Art. 9.
Valutazione degli alunni con disabilita'
1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle
forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e'
riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte
sulla base del piano educativo individualizzato previsto
dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi
secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte,
utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a
carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto
legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti
agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in
relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti
componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e
del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute
anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche'
di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti
dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e'
riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e'
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e'
titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive,
ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per
l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le
modalita' previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico
differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il
superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e'
rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi
all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie
di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della
durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze,
conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti
formativi documentati in sede di esame.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 314, comma 4, 315,
comma 1, lettera b), e 318 del decreto legislativo 16
aprile 1995, n. 297, recanti «Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado»:
«4. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo
dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente
specializzato della scuola con la partecipazione del
docente operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le
difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilita' di recupero, sia le capacita'
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
scelte culturali della persona handicappata.».
«Art. 315 (Integrazione scolastica). - 1. L'integrazione
scolastica nella psersona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si
realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322
e seguenti anche attraverso:
(Omissis);
b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e
di sussidi didattici nonche' di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili
e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto
allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di
produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
».
«Art. 318 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).
- 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte
dei docenti e' indicato, sulla base del piano educativo
individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attivita' integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione
parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee
a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per
gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
e tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove scritte
o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico,
comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro
necessari.».
- Per il testo dell'art. 11, comma 4-ter, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse: