Art. 15.


Adeguamento alla   disciplina   comunitaria  in  materia  di  servizi
               pubblici locali di rilevanza economica


  1.  All'articolo  23-bis  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  terzo  periodo,  dopo le parole: "in materia di
distribuzione  del  gas  naturale",  sono inserite le seguenti: ", le
disposizioni  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della
legge  23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia
elettrica,  nonche'  quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n.  422,  relativamente  alla  disciplina  del  trasporto ferroviario
regionale.".
   b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Il  conferimento  della  gestione  dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria:
   a)  a  favore  di  imprenditori  o  di societa' in qualunque forma
costituite  individuati  mediante  procedure  competitive ad evidenza
pubblica,  nel  rispetto  dei principi del Trattato che istituisce la
Comunita'  europea  e  dei  principi  generali  relativi ai contratti
pubblici  e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita',     trasparenza,     adeguata     pubblicita',     non
discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e
proporzionalita';
   b)  a  societa'  a  partecipazione  mista  pubblica  e  privata, a
condizione  che  la  selezione  del  socio avvenga mediante procedure
competitive  ad  evidenza  pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla  lettera  a),  le  quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita'  di  socio  e  l'attribuzione dei compiti operativi connessi
alla  gestione  del  servizio  e  che  al  socio  sia  attribuita una
partecipazione non inferiore al 40 per cento.
  3.  In  deroga  alle  modalita'  di affidamento ordinario di cui al
comma  2,  per  situazioni  eccezionali  che,  a  causa  di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto  territoriale  di  riferimento, non permettono un efficace e
utile  ricorso  al  mercato,  l'affidamento puo' avvenire a favore di
societa'  a  capitale  interamente  pubblico,  partecipata  dall'ente
locale,  che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per  la  gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
  4.  Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  in  base  ad  un'analisi del
mercato  e  contestualmente  trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere
entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  predetta relazione.
Decorso  il  termine,  il parere, se non reso, si intende espresso in
senso favorevole.";
  c)  dopo  il  comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. L'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato, in forza dell'autonomia
organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n.
287,  e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le
soglie  oltre  le  quali  gli  affidamenti di servizi pubblici locali
assumono  rilevanza  ai  fini  dell'espressione  del parere di cui al
comma 4.";
   d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
  "8.  Il  regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
   a)  le  gestioni  in  essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente  ai  principi  comunitari  in materia di cosiddetta "in
house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione
da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
   b)  le  gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto   ad   oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita'  di  socio  e
l'attribuzione  dei  compiti  operativi  connessi  alla  gestione del
servizio,  cessano,  improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
   c)  le  gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi  di  cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad  oggetto,  al  tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione
dei  compiti  operativi  connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
   d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003
a  societa'  a  partecipazione  pubblica gia' quotate in borsa a tale
data  e  a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice  civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto di
servizio,  a  condizione  che  la  partecipazione pubblica, si riduca
anche  progressivamente,  attraverso  procedure  ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori  industriali,  ad  una  quota non superiore al 30 per cento
entro  il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi,
gli  affidamenti  cessano,  improrogabilmente  e  senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre
2012;
   e)  le  gestioni  affidate  che non rientrano nei casi di cui alle
lettere  da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre  2010,  senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante.
  9.  Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una  medesima  controllante,  anche  non  appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o  per  disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi  pubblici  locali  in  virtu'  di affidamento diretto, di una
procedura  non  ad  evidenza  pubblica  ovvero  ai sensi del comma 2,
lettera  b),  nonche'  i  soggetti  cui e' affidata la gestione delle
reti,  degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali,  qualora  separata  dall'attivita' di erogazione dei servizi,
non  possono  acquisire  la  gestione  di servizi ulteriori ovvero in
ambiti  territoriali  diversi,  ne'  svolgere servizi o attivita' per
altri  enti  pubblici  o  privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti  o  altre  societa'  che  siano  da  essi  controllate o
partecipate,  ne'  partecipando  a  gare.  Il divieto di cui al primo
periodo  opera  per  tutta  la durata della gestione e non si applica
alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari
diretti  di  servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla
prima  gara  svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva
ad   evidenza   pubblica,   dello  specifico  servizio  gia'  a  loro
affidato.";
   e)  al  comma  10,  primo  periodo, le parole: "centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
   f) al comma 10, alla lettera a) la parola: "diretti" e' sostituita
dalle  seguenti:  "cosiddetti  in  house" e dopo le parole: "patto di
stabilita' interno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle
scadenze fissate al comma 8,";
   g) al comma 10, la lettera e) e' soppressa.
  2.  All'articolo  9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n.  39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, il quarto periodo e' soppresso.