Art. 16.


            Made in Italy e prodotti interamente italiani


  1.  Si  intende  realizzato  interamente in Italia il prodotto o la
merce,  classificabile  come  made  in Italy ai sensi della normativa
vigente,  e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione
ed  il  confezionamento  sono  compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   per  le  politiche  europee  e  per  la  semplificazione
normativa,  possono  essere definite le modalita' di applicazione del
comma 1.
  3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione
di  vendita  o  del  marchio  si  intende  la utilizzazione a fini di
comunicazione  commerciale  ovvero  l'apposizione  degli  stessi  sul
prodotto   o   sulla  confezione  di  vendita  o  sulla  merce  dalla
presentazione  in  dogana  per  l'immissione  in  consumo o in libera
pratica e fino alla vendita al dettaglio.
  4.  Chiunque  fa  uso  di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto  come  interamente realizzato in Italia, quale "100% made in
Italy",   "100%   Italia",  "tutto  italiano",  in  qualunque  lingua
espressa,  o  altra  che  sia  analogamente  idonea ad ingenerare nel
consumatore  la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del  prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace
convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'
punito,  ferme  restando  le  diverse sanzioni applicabili sulla base
della  normativa  vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del
codice penale, aumentate di un terzo.
  5.  All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo  le  parole: "pratiche commerciali ingannevoli" sono inserite le
seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,".
  6.  Dopo  il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono aggiunti i seguenti:
  "49-bis  -  Costituisce  fallace  indicazione l'uso del marchio, da
parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre
il  consumatore  a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli
stessi   siano   accompagnati  da  indicazioni  precise  ed  evidenti
sull'origine  o  provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi  fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto,  ovvero  senza essere accompagnati da attestazione, resa da
parte  del  titolare  o  del  licenziatario  del  marchio,  circa  le
informazioni   che,   a   sua   cura,   verranno   rese  in  fase  di
commercializzazione  sulla  effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 250.000.
  49-ter.  E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o  della  merce  di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi
previste   siano   apposte,  a  cura  e  spese  del  titolare  o  del
licenziatario   responsabile  dell'illecito,  sul  prodotto  o  sulla
confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.".
  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 si applicano decorsi
quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.
  8.  L'articolo  17,  comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.