Art. 16.
Made in Italy e prodotti interamente italiani
1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la
merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa
vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione
ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, per le politiche europee e per la semplificazione
normativa, possono essere definite le modalita' di applicazione del
comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione
di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di
comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul
prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla
presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera
pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il
prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in
Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua
espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel
consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace
convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e'
punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base
della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del
codice penale, aumentate di un terzo.
5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dopo le parole: "pratiche commerciali ingannevoli" sono inserite le
seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,".
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono aggiunti i seguenti:
"49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da
parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre
il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli
stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del
prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da
parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le
informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 250.000.
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi
previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del
licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla
confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.".
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.