Art. 7.


Disposizioni  per  i  sistemi  di misura installati nell'ambito delle
reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare
ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione
                            n. 2007/4915

  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed
internazionale  del  gas  naturale, i sistemi di misura relativi alle
stazioni  per  le  immissioni di gas naturale nella rete nazionale di
trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di
trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete
nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli
stoccaggi   di   gas  naturale  e  per  la  produzione  nazionale  di
idrocarburi  non  sono  soggetti  all'applicazione della normativa di
metrologia  legale.  Il  livello  di  tutela  previsto dalle norme in
materia  di  misura  del  gas, ai fini del corretto funzionamento del
sistema  nazionale  del  gas  e  agli effetti di legge, e' assicurato
mediante  la  realizzazione  e  la  gestione  degli stessi sistemi di
misura  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il
gas,  da  adottare  entro  3 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  e  per  i  sistemi  di  misura  della  produzione  nazionale di
idrocarburi,  con  decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi
dell'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n.  625,  recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni
di  rilascio  e  di  esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi.
  2.  Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente
connessi  alla  rete  nazionale  e  regionale  di  trasporto  del gas
naturale,  il  Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu' decreti
da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali
sui  sistemi  di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli
stessi  clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata
in  vigore  del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni
in  materia  di metrologia legale entro il termine di un anno da tale
data.  Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti
anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al
comma 1.
  3.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica. Le autorita'
competenti  per  l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.