Art. 2. Forme di consultazione della popolazione 1. Il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della sua adozione procede, d'intesa con il comune, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici. 2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il prefetto, ai fini di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999, consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno. 3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo possesso relative a: a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla pianificazione o dalla sperimentazione; b) la natura dei rischi; c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente; d) le autorita' pubbliche coinvolte; e) le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione; f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare. 4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, prima dell'inizio della consultazione. 5. Durante il periodo di cui al comma 4, la popolazione puo' presentare al prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 20, del decreto legislativo n. 334 del 1999, si vedano le note alle premesse.