Art. 2. 
 
 
              Forme di consultazione della popolazione 
 
 
  1. Il prefetto, ai fini  di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della  predisposizione
del piano di emergenza esterno e comunque prima  della  sua  adozione
procede, d'intesa con il comune, alla consultazione della popolazione
per mezzo di  assemblee  pubbliche,  sondaggi,  questionari  o  altre
modalita'  idonee,  compreso  l'utilizzo  di  mezzi   informatici   e
telematici. 
  2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il prefetto, ai fini
di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n.  334  del
1999,  consulta  la  popolazione  nel   corso   della   revisione   e
dell'aggiornamento del piano di emergenza esterno. 
  3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili  alla
popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita',  anche
con l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni  in
suo possesso relative a: 
   a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla
pianificazione o dalla sperimentazione; 
   b) la natura dei rischi; 
   c) le azioni previste per la  mitigazione  e  la  riduzione  degli
effetti e delle conseguenze di un incidente; 
   d) le autorita' pubbliche coinvolte; 
   e) le fasi ed il relativo cronoprogramma  della  pianificazione  o
della sperimentazione; 
   f) le azioni previste dal piano di emergenza  esterno  concernenti
il sistema degli  allarmi  in  emergenza  e  le  relative  misure  di
autoprotezione da adottare. 
  4. Le informazioni di cui al comma  3  sono  messe  a  disposizione
della popolazione per un periodo di  tempo  non  inferiore  a  trenta
giorni, prima dell'inizio della consultazione. 
  5. Durante il periodo di  cui  al  comma  4,  la  popolazione  puo'
presentare   al   prefetto   osservazioni,   proposte   o   richieste
relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali
si tiene conto nell'ambito delle attivita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 1. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per il testo dell'art. 20, del decreto legislativo n.
          334 del 1999, si vedano le note alle premesse.