Art. 10.

                       Libretto del tirocinio

  1.  L'iscritto  nel registro dei praticanti tiene apposito libretto
del  tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del
Consiglio  dell'ordine.  Sul libretto debbono essere annotati in modo
analitico:
   a)  gli atti professionali piu' rilevanti alla cui predisposizione
e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre;
   b)  le  questioni  professionali  di  maggior rilievo trattate nel
corso del semestre.
  2.  Le  annotazioni  di  cui  al  comma  1 sono riportate, per ogni
semestre,  in  due  apposite  sezioni  e sono eseguite in modo da non
evidenziare   elementi   o   riferimenti   in  grado  di  violare  la
riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica.
  3.  Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista
attestante  la  veridicita'  delle  indicazioni  ivi  contenute, deve
essere  depositato,  a  cura del praticante, presso la segreteria del
Consiglio  dell'ordine,  ogni  semestre,  entro il 31 gennaio e il 31
luglio  di  ciascun  anno,  al fine del riconoscimento del periodo di
tirocinio  svolto,  ed al compimento del triennio di praticantato per
il rilascio del certificato di compiuto tirocinio.
  4. Il Consiglio dell'ordine ha facolta' di accertare la veridicita'
di   quanto   riportato  sui  libretti  del  tirocinio.  In  caso  di
accertamento  della  non  veridicita'  del contenuto del libretto del
tirocinio il Consiglio dell'ordine ne da' notizia al praticante ed al
professionista  ed  assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a
carico di entrambi.
  5. La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3
e' valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori
ai sensi dell'articolo 13.