Art. 11.

               Certificato di compimento del tirocinio

  1.  Il  Consiglio  dell'ordine  rilascia il certificato di compiuto
tirocinio,  entro  trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi
dell'articolo  10,  comma  3,  dopo  aver  espletato  l'attivita'  di
vigilanza sull'intero periodo di praticantato.
  2.  In caso di mancata deliberazione di cui al comma 1 o di rigetto
della  deliberazione, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo
al  Consiglio  nazionale  dei  dottori commercialisti e degli esperti
contabili, per il tramite dell'Ordine che ha rigettato la richiesta.
  3.  Il  reclamo  e' proposto entro trenta giorni dal compimento del
termine  di  cui al comma 1 nel caso di mancata deliberazione, ovvero
entro  trenta giorni dalla comunicazione scritta del rigetto da parte
della  segreteria  del  Consiglio dell'ordine. L'Ordine, entro trenta
giorni  dalla  ricezione  del  reclamo,  lo trasmette, con le proprie
osservazioni,  al  Consiglio  nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti   contabili   e  all'interessato  che  puo'  inviare  proprie
controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente.
  4.  Il  Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni
dalla ricezione del reclamo.