Art. 11. Certificato di compimento del tirocinio 1. Il Consiglio dell'ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio, entro trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dopo aver espletato l'attivita' di vigilanza sull'intero periodo di praticantato. 2. In caso di mancata deliberazione di cui al comma 1 o di rigetto della deliberazione, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per il tramite dell'Ordine che ha rigettato la richiesta. 3. Il reclamo e' proposto entro trenta giorni dal compimento del termine di cui al comma 1 nel caso di mancata deliberazione, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del rigetto da parte della segreteria del Consiglio dell'ordine. L'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'interessato che puo' inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente. 4. Il Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.