Art. 12.

             Cancellazione dal registro dei tirocinanti

  1. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal
Consiglio   dell'ordine  a  seguito  di  rinuncia  dell'iscritto,  su
richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio nei seguenti casi:
   a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
   b)  al  rilascio  del  nulla  osta  per trasferimento presso altro
Ordine;
   c) quando l'iscritto si rende irreperibile.
  2. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal
Consiglio   dell'ordine   su   richiesta  del  pubblico  ministero  o
d'ufficio, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi:
   a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento;
   b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili.
  3.  Le  deliberazioni del Consiglio dell'ordine aventi ad oggetto i
casi  di  cui  al comma 1, lettera c), ed al comma 2 sono notificate,
entro  quindici  giorni,  all'interessato  ed  al  pubblico ministero
presso  il  tribunale.  In  caso  di irreperibilita' la notificazione
avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale.
  4.  L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso
al  Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione.
  5. Il ricorso ha effetto sospensivo.