Art. 12. Cancellazione dal registro dei tirocinanti 1. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal Consiglio dell'ordine a seguito di rinuncia dell'iscritto, su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio nei seguenti casi: a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio; b) al rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine; c) quando l'iscritto si rende irreperibile. 2. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal Consiglio dell'ordine su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi: a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento; b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili. 3. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine aventi ad oggetto i casi di cui al comma 1, lettera c), ed al comma 2 sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. In caso di irreperibilita' la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale. 4. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso ha effetto sospensivo.