Art. 13. Sanzioni disciplinari 1. In tutti i casi di violazione del presente regolamento, il tirocinante e' sottoposto al procedimento disciplinare di cui al regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005. 2. Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell'ordine puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) censura; b) sospensione; c) interruzione e cancellazione. 3. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza. 4. La sospensione puo' essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all'accertamento: a) del mancato rispetto dell'obbligo di assiduita' nello svolgimento del tirocinio; b) dell'irreperibilita' durante le verifiche telefoniche e/o dirette; c) del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nei termini di cui all'articolo 10, comma 2; d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza; e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza; f) di comportamenti che non risultino consoni alla dignita', all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa. 5. L'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all'accertamento: a) della reiterata irreperibilita' durante le verifiche telefoniche e/o dirette; b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche; c) della mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio; d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione; e) del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio; f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 8; g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8, commi 3 e 4; h) della non veridicita' del contenuto del libretto del tirocinio. 6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul libretto del tirocinio.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: «Art. 29 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a)-b) (omissis); c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;».