Art. 13.

                        Sanzioni disciplinari

  1.  In  tutti  i  casi  di  violazione del presente regolamento, il
tirocinante  e'  sottoposto  al  procedimento  disciplinare di cui al
regolamento  del  Consiglio  nazionale emanato ai sensi dell'articolo
29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005.
  2.   Al   termine   del   procedimento  disciplinare  il  Consiglio
dell'ordine puo' irrogare le seguenti sanzioni:
   a) censura;
   b) sospensione;
   c) interruzione e cancellazione.
  3.  La  censura  consiste in una dichiarazione formale di biasimo e
consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di
diligenza.
  4.  La  sospensione  puo' essere irrogata per un periodo massimo di
novanta giorni e consegue all'accertamento:
   a)   del   mancato   rispetto  dell'obbligo  di  assiduita'  nello
svolgimento del tirocinio;
   b)  dell'irreperibilita'  durante  le  verifiche  telefoniche  e/o
dirette;
   c)  del  mancato  deposito  semestrale  del libretto del tirocinio
presso  la  segreteria  del  Consiglio dell'ordine nei termini di cui
all'articolo 10, comma 2;
   d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza;
   e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza;
   f)  di  comportamenti  che  non  risultino  consoni alla dignita',
all'onore,  al  decoro  e all'immagine della professione, anche al di
fuori dell'esercizio della stessa.
  5.  L'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante
conseguono all'accertamento:
   a)   della   reiterata   irreperibilita'   durante   le  verifiche
telefoniche e/o dirette;
   b)  della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche
periodiche;
   c)  della  mancata  comunicazione  al  Consiglio dell'ordine delle
variazioni intervenute nel periodo di tirocinio;
   d)  dello  svolgimento  del  tirocinio  presso  un  professionista
diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione;
   e) del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro
del tirocinio;
   f)  delle  mancate  comunicazioni relative alle sospensioni di cui
all'articolo 8;
   g)  delle  sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8,
commi 3 e 4;
   h) della non veridicita' del contenuto del libretto del tirocinio.
  6.   Le  sanzioni  disciplinari  sono  annotate  sul  libretto  del
tirocinio.
 
          Nota all'art. 13:
             -  Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera c)
          del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139:
             «Art.  29  (Attribuzioni).  - 1. Il Consiglio nazionale,
          oltre  ad  esercitare  gli  altri  compiti conferitigli dal
          presente ordinamento:
              a)-b) (omissis);
              c)  adotta  ed  aggiorna  il  codice deontologico della
          professione   e   disciplina,   con   propri   regolamenti,
          l'esercizio   della   funzione   disciplinare   a   livello
          territoriale e nazionale;».