Art. 15. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima attuazione, il registro del tirocinio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' formato in applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 139 del 2005. 2. Sono altresi' iscritti nella sezione «tirocinanti commercialisti» coloro che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso almeno un anno di tirocinio dovra' essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 3. In ossequio alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i praticanti iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale e' iscritto il professionista, sono iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella circoscrizione presso la quale quest'ultimo e' iscritto. Il trasferimento e' disposto d'ufficio, per iniziativa dell'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risultava iscritto, e' notificato al tirocinante ed al professionista a cura dell'Ordine territoriale che riceve il trasferimento e non determina interruzione del periodo di tirocinio. Il dovere di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e' esercitato, per ciascuna frazione di semestre di iscrizione, dall'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risulta iscritto; l'esito del controllo sulla frazione di semestre precedente il trasferimento e' comunicato, a cura dell'Ordine territoriale di provenienza, all'Ordine territoriale che riceve il trasferimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 2009 Il Ministro : Gelmini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente: «Art. 71 (Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti). - 1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'art. 36, se in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 36, se in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio gia' effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento e', ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo. 4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purche' siano in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'albo, purche' siano in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, e decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 entrambi del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.».