Art. 15.

                      Disposizioni transitorie

  1.  In  sede  di  prima  attuazione,  il registro del tirocinio dei
dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili  e'  formato in
applicazione  dell'articolo  71  del  decreto  legislativo n. 139 del
2005.
  2.    Sono    altresi'    iscritti   nella   sezione   «tirocinanti
commercialisti»  coloro  che, in possesso del diploma di laurea, alla
data  di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nei
registri   dei   tirocinanti   tenuti   dagli   ordini   dei  dottori
commercialisti  ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai collegi
dei  ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche'  nel  registro  dei
tirocinanti    tenuto   dal   Consiglio   dell'ordine   dei   dottori
commercialisti  e  degli  esperti  contabili ed hanno contestualmente
iniziato  il  corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso
almeno   un   anno   di   tirocinio  dovra'  essere  svolto  dopo  il
conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
  3.  In  ossequio  alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1,
alla   data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  i
praticanti  iscritti  nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio
dell'ordine  territoriale  in  una  circoscrizione  diversa da quella
presso  la  quale  e'  iscritto  il professionista, sono iscritti nel
registro  del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale
nella  circoscrizione  presso  la  quale quest'ultimo e' iscritto. Il
trasferimento  e'  disposto  d'ufficio,  per  iniziativa  dell'Ordine
territoriale  presso  il  quale il tirocinante risultava iscritto, e'
notificato  al  tirocinante  ed  al professionista a cura dell'Ordine
territoriale che riceve il trasferimento e non determina interruzione
del  periodo  di  tirocinio. Il dovere di vigilanza sullo svolgimento
del  tirocinio  e'  esercitato,  per ciascuna frazione di semestre di
iscrizione,  dall'Ordine  territoriale presso il quale il tirocinante
risulta  iscritto;  l'esito  del controllo sulla frazione di semestre
precedente   il  trasferimento  e'  comunicato,  a  cura  dell'Ordine
territoriale  di  provenienza,  all'Ordine territoriale che riceve il
trasferimento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Roma, 7 agosto 2009

                                                Il Ministro : Gelmini

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108
 
          Nota all'art. 15:
             -  Il  testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo
          28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente:
             «Art.  71  (Conseguenze  dell'unificazione  sullo  stato
          giuridico  dei tirocinanti). - 1. Coloro che, alla data del
          31  dicembre  2007,  risultino  iscritti  nel  registri dei
          tirocinanti  presso  gli  Ordini dei dottori commercialisti
          ovvero  nei  registri  dei  praticanti presso i collegi dei
          ragionieri  e  periti  commerciali,  vengono iscritti nella
          Sezione  A  del  registro dei tirocinanti, istituito presso
          ciascun  Ordine  territoriale  ai sensi dell'art. 36, se in
          possesso di:
              a)  diploma  di laurea specialistica nella classe 64/S,
          classe    delle    lauree    specialistiche    in   scienze
          dell'economia,  ovvero  nella  classe  84/S,  classe  delle
          lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;
              b)  diploma  di  laurea  rilasciato  dalle  facolta' di
          economia  ovvero  diploma  di  laurea  in scienze politiche
          conseguiti  secondo  l'ordinamento  previgente  ai  decreti
          emanati  in  attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127;
              c)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito
          secondo  l'ordinamento  previgente  ai  decreti  emanati in
          attuazione dell'art. 17, comma 95, della
              legge 15 maggio 1997, n. 127.
             2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino
          iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei
          dottori  commercialisti  ovvero nei registri dei praticanti
          presso  i  collegi  dei  ragionieri  e  periti commerciali,
          vengono   iscritti   nella   Sezione  B  del  registro  dei
          tirocinanti  istituito  presso  ciascun Ordine territoriale
          dei  dottori  commercialisti  e  degli esperti contabili ai
          sensi dell'art. 36, se in possesso di:
              a)  diploma  di  laurea  nella  classe 17, classe delle
          lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale,
          ovvero  nella  classe  28,  classe  delle lauree in scienze
          economiche;
              b)  diploma  universitario  conseguito  a seguito di un
          corso   di  studi  specialistici  della  durata  triennale,
          secondo  l'ordinamento  previgente  ai  decreti  emanati in
          attuazione  dell'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio
          1997, n. 127.
             3.  Nei  casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio
          gia' effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento
          e',  ad  ogni  effetto, computato ai fini del completamento
          del tirocinio medesimo.
             4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino
          avere  gia'  validamente  svolto  il  periodo  di tirocinio
          previsto    dai    previgenti   ordinamenti   dei   dottori
          commercialisti  e dei ragionieri e periti commerciali, sono
          ammessi  a  sostenere  l'esame  di Stato per l'abilitazione
          professionale  per  l'accesso  alla  Sezione  A  dell'Albo,
          purche' siano in possesso di:
              a)  diploma  di laurea specialistica nella classe 64/S,
          classe    delle    lauree    specialistiche    in   scienze
          dell'economia,  ovvero  nella  classe  84/S,  classe  delle
          lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;
              b)  diploma  di  laurea  rilasciato  dalle  facolta' di
          economia  ovvero  diploma  di  laurea  in scienze politiche
          conseguiti  secondo  l'ordinamento  previgente  ai  decreti
          emanati  in  attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127;
              c)  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  conseguito
          secondo  l'ordinamento  previgente  ai  decreti  emanati in
          attuazione  dell'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio
          1997, n. 127.
             5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino
          avere  gia'  validamente  svolto  il  periodo  di tirocinio
          previsto    dai    previgenti   ordinamenti   dei   dottori
          commercialisti  e dei ragionieri e periti commerciali, sono
          ammessi  a  sostenere  l'esame  di Stato per l'abilitazione
          professionale  per  l'accesso  alla  Sezione  B  dell'albo,
          purche' siano in possesso di:
              a)  diploma  di  laurea  nella  classe 17, classe delle
          lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale,
          ovvero  nella  classe  28,  classe  delle lauree in scienze
          economiche;
              b)  diploma  universitario,  conseguito a seguito di un
          corso  di  studi  specialistici  della  durata di tre anni,
          secondo  l'ordinamento  previgente  ai  decreti  emanati in
          attuazione  dell'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio
          1997, n. 127.
             6.  Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso
          del  diploma  di  laurea  specialistica  nella classe 64/S,
          classe    delle    lauree    specialistiche    in   scienze
          dell'economia,  ovvero  nella  classe  84/S,  classe  delle
          lauree  specialistiche  in  scienze economico-aziendali, ed
          hanno   compiuto   il   prescritto   periodo   di   pratica
          professionale  sono  ammessi a sostenere gli esami di Stato
          per  l'accesso alle professioni di dottore commercialista e
          di    ragioniere   e   perito   commerciale,   disciplinati
          rispettivamente  con  decreto ministeriale 24 ottobre 1996,
          n.  654,  e  decreto  ministeriale  8  ottobre 1996, n. 622
          entrambi  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
          scientifica e tecnologica.».