Art. 2.

         Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali

  1.  I  Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la
disponibilita'  degli  iscritti  ad  accogliere  nei  propri  studi i
soggetti  che,  in  possesso  di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo  40  del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono
svolgere il tirocinio professionale.
  2.  I  dottori  commercialisti,  i  ragionieri commercialisti e gli
esperti  contabili  iscritti  nell'albo sono tenuti, nei limiti delle
loro  possibilita',  ad  accogliere  nel proprio studio i praticanti,
istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per
quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.
  3. Ogni professionista puo' accogliere nel proprio studio un numero
massimo   di   due   tirocinanti,  salva  la  facolta'  degli  ordini
territoriali  di  autorizzare  la frequenza di un terzo praticante in
casi     particolari    idoneamente    documentati    in    relazione
all'organizzazione  dello  studio  ed alle sue effettive capacita' di
provvedere alle esigenze formative del praticante.
  4.  I  Consigli  degli  ordini territoriali vigilano sull'effettivo
svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti.
  5.  I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti
di  vigilanza  con  i mezzi ritenuti piu' opportuni quali la verifica
del  libretto  del  tirocinio,  nonche'  colloqui  periodici, anche a
campione.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il testo dell'art. 40, commi 4 e 5 del citato decreto
          legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente:
             «Art.     40     (Abilitazione     professionale).     -
          1.-3. (Omissis).
             4.   Possono   chiedere   l'iscrizione   nelle   Sezioni
          tirocinanti  commercialisti o tirocinanti esperti contabili
          del  registro  dei  tirocinanti  tutti  coloro che siano in
          possesso  di  diploma  di laurea specialistica della classe
          64/S,   classe   delle  lauree  specialistiche  in  scienze
          dell'economia,  ovvero  della  classe  84/S,  classe  delle
          lauree   specialistiche   in  scienze  economico-aziendali,
          ovvero  delle  lauree rilasciate dalle facolta' di economia
          secondo  l'ordinamento  previgente  ai  decreti  emanati in
          attuazione  dell'art.  17,  comma 95, della legge 15 maggio
          1997, n. 127.
             5.   Possono   chiedere   l'iscrizione   nella   Sezione
          tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che
          siano  in  possesso  di  diploma di laurea della classe 17,
          classe  delle  lauree  in  scienze  dell'economia  e  della
          gestione  aziendale,  ovvero  della classe 28, classe delle
          lauree in scienze economiche.».