Art. 2. Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali 1. I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilita' degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il tirocinio professionale. 2. I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell'albo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita', ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici. 3. Ogni professionista puo' accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facolta' degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacita' di provvedere alle esigenze formative del praticante. 4. I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti. 5. I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti di vigilanza con i mezzi ritenuti piu' opportuni quali la verifica del libretto del tirocinio, nonche' colloqui periodici, anche a campione.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 40, commi 4 e 5 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente: «Art. 40 (Abilitazione professionale). - 1.-3. (Omissis). 4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.».