Art. 3.

                         Corsi di formazione

  1.  I  Consigli  degli  ordini  territoriali  possono  istituire  e
promuovere  corsi  di  formazione  professionale,  ovvero accreditare
corsi  di  formazione professionale. I Consigli degli ordini possono,
anche  congiuntamente,  istituire  e  promuovere,  d'intesa, corsi di
formazione unificati.
  2.  I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo teorico-pratico. I
programmi  dei  corsi contemplano un adeguato numero di esercitazioni
interdisciplinari  sulle  materie  che  sono  oggetto  dell'attivita'
professionale.  I  programmi dei corsi sono preventivamente approvati
dal  Consiglio  nazionale  dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.