Art. 3. Corsi di formazione 1. I Consigli degli ordini territoriali possono istituire e promuovere corsi di formazione professionale, ovvero accreditare corsi di formazione professionale. I Consigli degli ordini possono, anche congiuntamente, istituire e promuovere, d'intesa, corsi di formazione unificati. 2. I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo teorico-pratico. I programmi dei corsi contemplano un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che sono oggetto dell'attivita' professionale. I programmi dei corsi sono preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.