Art. 4. Tirocinio svolto all'estero 1. La frequenza presso il professionista prevista dall'articolo 1 puo' essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile. 2. La frequenza del tirocinante presso un professionista estero e' preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su istanza del tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un professionista estero e' adeguatamente certificata da quest'ultimo.