Art. 4.

                     Tirocinio svolto all'estero

  1.  La  frequenza presso il professionista prevista dall'articolo 1
puo'  essere  sostituita,  per un periodo, unico ed ininterrotto, non
superiore  a  sei  mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato
membro    dell'Unione   europea,   presso   un   soggetto   abilitato
all'esercizio  di  professioni  equiparate,  ai sensi della normativa
vigente  in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di
dottore commercialista ed esperto contabile.
  2.  La frequenza del tirocinante presso un professionista estero e'
preventivamente  autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su
istanza  del  tirocinante  accompagnata  dal  parere  favorevole  del
professionista  presso  il quale si svolge il tirocinio. La frequenza
presso  un  professionista  estero  e'  adeguatamente  certificata da
quest'ultimo.