Art. 5.

                      Registro dei tirocinanti

  1.  Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4
dell'articolo  40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono
il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del
tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio
dell'ordine  territoriale  nella  cui  circoscrizione  e' iscritto il
dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale
e' svolto il tirocinio.
  2.  Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 5
dell'articolo  40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono
il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del
tirocinio,   sezione   «esperti   contabili»,  tenuto  dal  Consiglio
dell'ordine   nella   cui   circoscrizione  e'  iscritto  il  dottore
commercialista,  il  ragioniere  commercialista o l'esperto contabile
presso il quale e' svolto il tirocinio.
  3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene:
   a) le generalita' complete dei tirocinanti;
   b) l'indicazione della data di inizio del tirocinio;
   c)  l'indicazione  dello  studio  professionale presso il quale e'
svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti;
   d) l'indicazione dei trasferimenti presso altri ordini;
   e) l'indicazione delle sospensioni;
   f) l'indicazione delle cancellazioni;
   g) l'indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati;
   h)  qualsiasi  altra  informazione  che  il  Consiglio dell'ordine
ritiene opportuna.
  4. Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l'iscrizione
nel  registro  del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati
dal  Consiglio  nazionale  dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto
          legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  si  veda  la nota
          all'art. 2.