Art. 6. Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie 1. Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. 2. Ai fini di cui al comma 1, due anni di tirocinio possono essere svolti contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate dalla convenzione quadro siglata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2005. In attesa dell'adozione della predetta convenzione le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio contestualmente alla frequenza del biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale sono definite in via provvisoria con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. In ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell'albo, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 139 del 2005, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'albo, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 4. Il tirocinio svolto in convenzione puo' essere utilizzato ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell'albo. 5. Il tirocinante e' iscritto nella sezione «tirocinanti commercialisti» a seguito della presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo 7, anche dal certificato attestante l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica della classe 84-S o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 77, oppure ad un corso di laurea specialistica della classe 64-S, o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 56. 6. Al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione universitaria e' richiesta la frequenza presso il professionista, tenuto conto delle modalita' stabilite nella convenzione stessa. In tale ipotesi, la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), deve indicare, anziche' l'orario di frequenza giornaliera, l'impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella predetta convenzione.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 43, comma 2 e 42, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente: «Art. 43 (Integrazione del tirocinio negli studi universitari). - 1. (Omissis). 2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le universita' sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Consiglio nazionale.». «Art. 42 (Tirocinio). - 1-2. (Omissis). 3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresi' determinate: a) (omissis); b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.».