Art. 6.

          Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza
                    di convenzioni universitarie

  1.  Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori
commercialisti   e   degli   esperti  contabili  puo'  essere  svolto
contestualmente  al biennio di studi finalizzato al conseguimento del
diploma di laurea specialistica o magistrale.
  2.  Ai fini di cui al comma 1, due anni di tirocinio possono essere
svolti   contestualmente   al   biennio   di   studi  finalizzato  al
conseguimento  del  diploma  di  laurea  specialistica  o magistrale,
qualora  siano  soddisfatte  le  condizioni fissate dalla convenzione
quadro  siglata  dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli  esperti contabili e dal Ministero dell'istruzione, universita'
e  ricerca,  di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo
n.  139  del 2005. In attesa dell'adozione della predetta convenzione
le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio contestualmente
alla  frequenza del biennio di studi finalizzato al conseguimento del
diploma  di  laurea  specialistica  o magistrale sono definite in via
provvisoria  con  decreto  di  natura  non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  3.  In  ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione
nella  sezione  A  «Commercialisti» dell'albo, ai sensi dell'articolo
42,  comma  3,  lettera  b), del decreto legislativo n. 139 del 2005,
almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un
professionista  iscritto,  da  almeno  cinque  anni,  nella sezione A
Commercialisti   dell'albo,   dopo   il  conseguimento  della  laurea
specialistica o magistrale.
  4.  Il  tirocinio  svolto  in convenzione puo' essere utilizzato ai
fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B
«Esperti contabili» dell'albo.
  5.   Il   tirocinante   e'   iscritto  nella  sezione  «tirocinanti
commercialisti»  a  seguito  della  presentazione di apposita domanda
corredata,  oltre  che  dalla  documentazione  di cui all'articolo 7,
anche  dal  certificato attestante l'iscrizione ad un corso di laurea
specialistica  della  classe 84-S o al corrispondente corso di laurea
magistrale  della  classe  LM  77,  oppure  ad  un  corso  di  laurea
specialistica  della classe 64-S, o al corrispondente corso di laurea
magistrale della classe LM 56.
  6.   Al  tirocinante  che  svolge  il  tirocinio  in  base  ad  una
convenzione   universitaria  e'  richiesta  la  frequenza  presso  il
professionista,   tenuto   conto   delle  modalita'  stabilite  nella
convenzione   stessa.  In  tale  ipotesi,  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera g), deve indicare, anziche' l'orario
di  frequenza  giornaliera,  l'impegno  a  garantire  il rispetto del
numero di ore previsto nella predetta convenzione.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Il testo dell'art. 43, comma 2 e 42, comma 3, lettera
          b)  del  decreto  legislativo  28 giugno 2005, n. 139 e' il
          seguente:
             «Art.   43   (Integrazione  del  tirocinio  negli  studi
          universitari). - 1. (Omissis).
             2.  Ai  fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli
          dell'Ordine  territoriale e le universita' sono definiti da
          appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra
          il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca e il Consiglio nazionale.».
             «Art. 42 (Tirocinio). - 1-2. (Omissis).
             3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresi'
          determinate:
              a) (omissis);
              b)  le  condizioni  sulla  base delle quali, coloro che
          hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla
          Sezione  B  Esperti  contabili  dell'Albo,  possono  essere
          esentati  in  tutto  o in parte dal tirocinio per l'accesso
          alla   Sezione   A   Commercialisti.   In  ogni  caso,  per
          l'ammissione   all'esame   di   accesso   alla   Sezione  A
          Commercialisti,  il  tirocinante deve aver svolto almeno un
          anno  di  tirocinio  professionale presso un professionista
          iscritto nella Sezione stessa.».