Art. 7.

         Modalita' di iscrizione nel registro del tirocinio

  1.  La  domanda  per  l'iscrizione  nel  registro  del tirocinio e'
presentata  al  Consiglio  dell'ordine  nella  cui  circoscrizione e'
iscritto  il  professionista presso il quale e' svolto il tirocinio e
ad essa sono allegati:
   a) il certificato di nascita;
   b)  il certificato generale del casellario giudiziale, di data non
anteriore di tre mesi alla presentazione;
   c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente
procura della Repubblica presso il tribunale;
   d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei
diritti civili;
   e) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio
previsto  dall'articolo  40,  commi 4 e 5, del decreto legislativo n.
139 del 2005;
   f) la dichiarazione di elezione del domicilio;
   g)  la  dichiarazione  del  professionista  che, avendo ammesso il
richiedente  a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con
indicazione  della  data  di  inizio  del  tirocinio,  degli orari di
frequenza  giornaliera  dello  studio,  nonche' del normale orario di
funzionamento dello studio;
   h)   la  dichiarazione  del  praticante  in  merito  all'eventuale
sussistenza  di  rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione
nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari;
   i)  una  dichiarazione  del professionista di impegno deontologico
alla formazione del tirocinante.
  2.  Le  certificazioni  richieste  possono essere sostituite con le
dichiarazioni  rese  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda di
iscrizione  deve  essere  sottoscritta  dal  tirocinante  e contenere
l'elenco dei documenti ad essa allegati.
  3.   Il   praticante   deve  comunicare  al  Consiglio  dell'ordine
territoriale,  entro 15  giorni,  ogni  variazione dei dati di cui ai
punti f), g) e h) del comma 1.
  4.  Il  Consiglio  dell'ordine  deve  pronunciarsi sulla domanda di
iscrizione  al  registro  del  tirocinio  entro  trenta  giorni dalla
presentazione della stessa.
  5.  Si  applicano  per le deliberazioni sulle domande di iscrizione
nel  registro  le  norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 37
del decreto legislativo n. 139 del 2005.
  6.  Il  provvedimento  di  iscrizione nel registro e' comunicato, a
cura del Consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui
studio il tirocinio viene svolto.
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto
          legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  si  veda  la nota
          all'art. 2.
             -  Gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa) cosi' recitano:
             «Art.  46. - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche
          contestuali  all'istanza,  sottoscritte  dall'interessato e
          prodotte  in  sostituzione  delle  normali certificazioni i
          seguenti stati, qualita' personali e fatti:
              a) data e il luogo di nascita;
              b) residenza;
              c) cittadinanza;
              d) godimento dei diritti civili e politici;
              e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
              f) stato di famiglia;
              g) esistenza in vita;
              h)   nascita   del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente;
              i)  iscrizione  in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni;
              l) appartenenza a ordini professionali;
              m) titolo di studio, esami sostenuti;
              n)   qualifica   professionale   posseduta,  titolo  di
          specializzazione,   di   abilitazione,  di  formazione,  di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica;
              o)  situazione  reddituale  o  economica  anche ai fini
          della  concessione  dei benefici di qualsiasi tipo previsti
          da leggi speciali;
              p)  assolvimento di specifici obblighi contributivi con
          l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
              q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita
          I.V.A.   e   di   qualsiasi   dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria;
              r) stato di disoccupazione;
              s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
              t) qualita' di studente;
              u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
          o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
              v)  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
          di qualsiasi tipo;
              z)  tutte  le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio;
              aa)  di  non  aver  riportato  condanne penali e di non
          essere   destinatario   di   provvedimenti  che  riguardano
          l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  e  di  misure di
          prevenzione,   di   decisioni  civili  e  di  provvedimenti
          amministrativi  iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
          della vigente normativa;
              bb)  di  non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali;
              bb-bis)   di   non   essere   l'ente   destinatario  di
          provvedimenti   giudiziari   che   applicano   le  sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231;
              cc) qualita' di vivenza a carico;
              dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
          contenuti nei registri dello stato civile;
              ee)  di  non  trovarsi  in  stato  di liquidazione o di
          fallimento   e   di   non   aver   presentato   domanda  di
          concordato.».
             «Art.  47.  - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
             2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
             3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
             4.  Salvo  il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
             -  L'art.  37,  commi  2,  4,  5  e 6 del citato decreto
          legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e' il seguente:
             «Art.  37 (Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco
          speciale dei non esercenti). - 1. (Omissis).
             2.    Il   rigetto   della   domanda   per   motivi   di
          incompatibilita'  o di condotta non puo' essere pronunciato
          se non dopo aver sentito il richiedente.
             3. (Omissis).
             4.  La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro
          quindici  giorni  all'interessato  e  al Pubblico Ministero
          presso  il  Tribunale  ove ha sede il Consiglio dell'Ordine
          locale.   Contro  di  essa  l'interessato  ed  il  Pubblico
          Ministero   possono   presentare   ricorso   al   Consiglio
          nazionale,  nel  termine  perentorio di trenta giorni dalla
          notificazione.
             5.   Il   ricorso  del  pubblico  ministero  ha  effetto
          sospensivo.
             6.  Qualora  il  Consiglio  non  abbia  provveduto sulla
          domanda  nel  termine  stabilito nel comma 3, l'interessato
          puo',  entro  e  non  oltre  i  successivi  trenta  giorni,
          presentare   ricorso  al  Consiglio  nazionale,  il  quale,
          richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.».