Art. 8.

                        Periodo del tirocinio

  1.  Il  periodo  di  tirocinio  decorre dalla data di presentazione
della domanda di cui all'articolo 7.
  2.  Il  tirocinio professionale e' compiuto per un periodo di tempo
ininterrotto.  In  caso  di  interruzione, il periodo di pratica gia'
compiuto rimane privo di effetti.
  3.  Sono  fatte  salve  le  sospensioni  per  malattia, gravidanza,
infortunio,  servizio  militare e servizio civile purche' idoneamente
documentate;  nonche' quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza
di  sanzioni  disciplinari inflitte al professionista presso il quale
il tirocinio e' svolto ovvero al tirocinante.
  4.  Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, il tirocinante che non
consegue  il  diploma  di  laurea specialistica o magistrale entro il
biennio di durata legale del corso puo' richiedere la sospensione del
tirocinio per un periodo massimo di due anni.
  5.  Qualora  la  sospensione si protragga oltre il termine previsto
dal  comma 4, si determina l'interruzione del tirocinio ed il periodo
di pratica gia' compiuto rimane privo di effetti.
  6.  Entro  quindici  giorni  dal  verificarsi di una delle cause di
sospensione,  il  tirocinante  ovvero  il professionista, qualora non
provveda  il  tirocinante,  deve  darne  comunicazione  al  Consiglio
dell'ordine che delibera in merito.
  7.   Entro   quindici   giorni  dalla  cessazione  della  causa  di
sospensione  il tirocinante comunica al Consiglio dell'ordine di aver
ripreso  il  tirocinio  indicandone  la  relativa  data. Il Consiglio
dell'ordine  ne  prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo
pari alla durata della sospensione.
  8.  Nel  caso  di  interruzione del tirocinio, da comunicarsi entro
trenta giorni al Consiglio dell'ordine, a cura del professionista, il
praticante, con delibera del Consiglio dell'ordine, e' cancellato dal
registro  ed  il  periodo  di tirocinio gia' compiuto rimane privo di
effetti.