Art. 8. Periodo del tirocinio 1. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7. 2. Il tirocinio professionale e' compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica gia' compiuto rimane privo di effetti. 3. Sono fatte salve le sospensioni per malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile purche' idoneamente documentate; nonche' quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio e' svolto ovvero al tirocinante. 4. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso puo' richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni. 5. Qualora la sospensione si protragga oltre il termine previsto dal comma 4, si determina l'interruzione del tirocinio ed il periodo di pratica gia' compiuto rimane privo di effetti. 6. Entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione, il tirocinante ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, deve darne comunicazione al Consiglio dell'ordine che delibera in merito. 7. Entro quindici giorni dalla cessazione della causa di sospensione il tirocinante comunica al Consiglio dell'ordine di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data. Il Consiglio dell'ordine ne prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione. 8. Nel caso di interruzione del tirocinio, da comunicarsi entro trenta giorni al Consiglio dell'ordine, a cura del professionista, il praticante, con delibera del Consiglio dell'ordine, e' cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio gia' compiuto rimane privo di effetti.