Art. 9.

                            Trasferimenti

  1. In caso di variazione del professionista presso cui e' svolto il
tirocinio,  il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio
dell'ordine la variazione intervenuta, allegando:
   a) la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo
7 rilasciata dal nuovo professionista;
   b) l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta
a  cura  del  professionista  presso  il  quale il tirocinio e' stato
svolto;
   c)  il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data
di variazione e sottoscritto ai sensi dell'articolo 10.
  2.  La  mancata  comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato
rispetto  dei  termini  ivi  previsti,  viene  valutata dal Consiglio
dell'ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13.
  3.  Qualora il professionista presso il quale il praticante intende
continuare  il  periodo  di  tirocinio  sia  iscritto  in  un  Ordine
territoriale   diverso  da  quello  nel  quale  risulta  iscritto  il
praticante,  quest'ultimo  chiede di essere iscritto nel registro del
tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale e' iscritto
il professionista.
  4.  Nel  caso  previsto  al comma 3, la domanda di trasferimento e'
rivolta   congiuntamente   ai   Consigli  degli  ordini  territoriali
interessati  nei  termini  previsti  al  comma  1. La domanda rivolta
all'Ordine  ricevente  il  trasferimento  e'  corredata dai documenti
indicati  nelle  lettere  b),  c)  e d), del comma 1 dell'articolo 7,
ovvero  dalle  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,   nonche'  da  un  certificato  del  Consiglio  dell'ordine
territoriale  di  provenienza,  dal  quale  risulti che nulla osta al
trasferimento  previa  verifica  del  periodo  di tirocinio svolto ai
sensi del comma 5 dell'articolo 2.
  5.  Nel  caso  di  accoglimento  della domanda di trasferimento, il
praticante e' iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di
continuita', con l'anzianita' della precedente iscrizione.
  6.  Si  applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7.
 
          Nota all'art. 9:
             -  Per  il  testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, si
          vedano le note all'art. 7.