Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera m) e' aggiunta, in fine, la
seguente:
«m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei
medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione
con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni
di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al
relativo decreto legislativo di attuazione.»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a) dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale»
sono inserite le seguenti: «e svolgendo, nel rispetto di quanto
previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita' stabilite
dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le
ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che
l'adesione delle farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di
stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica e senza incrementi di personale»;
2) alla lettera b) le parole: «il servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «la dispensazione dei prodotti»;
3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di
seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare
integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel
territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto
delle attivita' del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la
farmacia competente all'erogazione del sevizio per i pazienti che
risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste
condizione di promiscuita' tra piu' sedi farmaceutiche, sulla base
del criterio della farmacia piu' vicina, per la via pedonale,
all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di
non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare
integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa
sede, l'azienda unita' sanitaria locale individua la farmacia
competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La
partecipazione al servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e
dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio
delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali
antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona
preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel
rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla
vigente normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei
farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di
infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di
specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia
o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni
infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la
farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori
prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle
farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate
a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il
relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione
dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i
quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di
educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali
patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale
ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale,
ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura
e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai
singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi
diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su
prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi
regionali definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione
delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la
partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere
l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori
semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi
di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di
prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e
alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in
ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il
prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi
equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti possano
prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e
provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla
spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate
presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le
modalita' per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base
a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione
alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei
farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione
con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui
alla presente lettera; »;
4) alla lettera c) le parole da: «, e le modalita' di
collaborazione» fino a: «di informazione e di educazione sanitaria»
sono soppresse;
5) dopo la lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i
criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario
nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di
spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata
diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento
delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento
della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente,
sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il
Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo
nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione
di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e
Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello
regionale disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui
alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi', le
caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni
tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei
servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa;
eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti
di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino
che le ha richieste.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita'
delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza
associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti
principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio
della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le
unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo
equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al
fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti
in sede di copertura delle zone carenti ferma restando
l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che
tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il
conseguimento dell'attestato;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa
essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore
di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti
inconciliabili con il mantenimento della convenzione.
m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private
operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all'art.11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto legislativo di attuazione.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni
possono individuare aree di attivita' della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un
rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita', i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al
compimento del quinto anno di incarico a tempo
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo
sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite e approvate nel rispetto dei principi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e previo giudizio di idoneita'
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more
del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere
adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati
addetti alla emergenza sanitaria territoriale con
l'attivita' dei servizi del sistema di emergenza-urgenza
secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse forme
di mobilita' interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza
farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del
territorio regionale dispensando, su presentazione della
ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e
altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai
Piani socio sanitari regionali e previa adesione del
titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita'
stabilite dalle singole Regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla
lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle
farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei
criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle
norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette
agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica e senza incrementi di personale nei limiti
previsti dai livelli di assistenza;
b
) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a)
l'unita' sanitaria locale corrisponde alla farmacia il
prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota
di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiore a quelli legali;
b-bis) provvedere a disciplinare:
1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e
private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di
assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti
residenti o domiciliati nel territorio della sede di
pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita'
del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la
farmacia competente all'erogazione del servizio per i
pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel
territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra
piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della
farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione
del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non
partecipare all'erogazione del servizio di assistenza
domiciliare integrata, per i pazienti residenti o
domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria
locale individua la farmacia competente sulla base del
criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al
servizio puo' prevedere:
1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di
farmaci e dispositivi medici necessari;
1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al
domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei
medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative
norme di buona preparazione e di buona pratica di
distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle
prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente
normativa;
1.3) la dispensazione per conto delle strutture
sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
1.4) la messa a disposizione di operatori
socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la
effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni
professionali richieste dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta, fermo restando che le
prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono
essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di
cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie
allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie,
individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali
prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire
l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche
attraverso la partecipazione a specifici programmi di
farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa
partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi
programmi di formazione;
3) la definizione di servizi di primo livello,
attraverso i quali le farmacie partecipano alla
realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di
campagne di prevenzione delle principali patologie a forte
impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai
gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e
regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate
al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione
dei farmacisti che vi operano;
4) la definizione di servizi di secondo livello
rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee
guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le
specifiche patologie, su prescrizione dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche
avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi
regionali definiscono le condizioni e le modalita' di
partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di
secondo livello; la partecipazione alle campagne di
prevenzione puo' prevedere l'inserimento delle farmacie tra
i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito
dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di
prestazioni analitiche di prima istanza rientranti
nell'ambito dell'autocontrollo , nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni
caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi,
nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe
o dispositivi equivalenti;
6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti
possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate, e provvedere al pagamento delle
relative quote di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti
sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel
decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia protezione dei dati personali e in base a
modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
7) i requisiti richiesti alle farmacie per la
partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera;
8) la promozione della collaborazione
interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche
e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario
nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla
presente lettera;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b);
c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i
principi e i criteri per la remunerazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle
funzioni assistenziali di cui all'art. 11 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di
attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello
nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli
oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario
nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo
svolgimento delle suddette attivita' da parte delle
farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; all'accertamento della predetta
diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla
base di certificazioni prodotte dalle singole regioni,
ilComitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter )fermi restando i limiti di spesa fissati
dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo
alla singola regione di importo non superiore a quello
accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della
lettera c-bis), gli accordi di livello regionale
disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi
regionali definiscono, altresi', le caratteristiche
strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche
minime in base alle quali individuare le farmacie con le
quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla
fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo
limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni
assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati
dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le
ha richieste.
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
ai sensi dell'art. 8 della legge 15marzo 1997, n. 59, sono
individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli
specialisti ambulatoriali medici e delle altre
professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati
in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime
convenzionale dai medici della guardia medica, della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel
caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare
il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo sia nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo
introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
a tali medici e' data facolta' di optare per il
mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita
presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici
(ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente
comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale
svolto rapportato a quello dei medici e delle altre
professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda
sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e'
istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della
sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale e da
rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di
individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione
al personale a rapporto convenzionale, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'art. 15-nonies
dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale
medesimo. L'efficacia della disposizione di cui
all'art.15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13 del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino
alla attuazione dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai
Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita' dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la «Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria» ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione.
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del
tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi,
le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi
di idoneita'. In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale
disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle
esigenze di flessibilita' operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita'
interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del
corso biennale di formazione specifica in medicina generale
possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per
l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici
aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina
generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora
il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a
causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato
di superamento del corso biennale e' prodotto
dall'interessato, durante il periodo di validita' della
graduatoria regionale, unitamente alla domanda di
assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento
dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria
regionale.»