Art. 3.




  Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private


  1.   All'articolo  4  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412, e
successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
   «9-bis.  La  struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite
di  autorizzazione  di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione
di  parte  pubblica  anche  per  il  rinnovo  dell'accordo collettivo
nazionale per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sul quale e' sentita la
Federazione  degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il
procedimento   di  contrattazione  collettiva  relativo  al  predetto
accordo.
   9-ter.  Nel  rinnovo  degli  accordi nazionali di cui ai commi 9 e
9-bis,    per    gli    aspetti    riguardanti    la   collaborazione
interprofessionale,   in   riferimento   alle   disposizioni  di  cui
all'articolo  11  della  legge  18  giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto  legislativo  di  attuazione,  sono congiuntamente sentite la
Federazione  degli  Ordini  dei  farmacisti italiani e la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.».
 
          Note all'art. 3:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge 30
          dicembre 1991, n. 412, come modificato dal presente decreto
          legislativo:
              «Art.   4  (Assistenza  sanitaria).  -  1.  Il  Governo
          determina,  con  effetto  dal 1° gennaio 1992, i livelli di
          assistenza   sanitaria   da  assicurare  in  condizioni  di
          uniformita'  sul  territorio nazionale nonche' gli standard
          organizzativi  e  di attivita' da utilizzare per il calcolo
          del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
          assistenziale   per   l'anno   1992.  Il  provvedimento  e'
          adottato,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ed emanato a'
          termini  dell'art.  1  della  legge 12 gennaio 1991, n. 13,
          sulla base dei seguenti limiti e principi:
               a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel
          rispetto  delle  disposizioni  di  legge,  delle  direttive
          comunitarie  e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
          degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
               b
          )   gli   standard   organizzativi   e  di  attivita'  sono
          determinati  a  fini  di calcolo del parametro capitario di
          finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
          le regioni e le unita' sanitarie locali;
               c)  il  parametro  capitario  per  ciascun  livello di
          assistenza  e'  finanziato  in  rapporto  alla  popolazione
          residente.   La   mobilita'   sanitaria  interregionale  e'
          compensata in sede nazionale;
               d)  per  favorire  la manovra di rientro e' istituito,
          nell'ambito   delle   disponibilita'  del  Fondo  sanitario
          nazionale,  un  fondo  di  riequilibrio  da utilizzarsi per
          sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
          standard di riferimento;
               e)  in  ogni  caso  e'  garantita  la somministrazione
          gratuita  di  farmaci  salvavita  ed il regime di esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa sanitaria prevista dalle
          leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
          rispetto  dell'uniformita'  delle prestazioni e' effettuata
          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano.  I  risultati  della  verifica  sono  trasmessi al
          Parlamento  al  31  luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
          dell'adozione di eventuali misure correttive.
             2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio
          di  carattere generale anche a stralcio del piano sanitario
          regionale,    possono   dichiarare   la   decadenza   delle
          convenzioni  in  atto per la specialistica esterna e con le
          case  di  cura  e  rideterminare il fabbisogno di attivita'
          convenzionate   necessarie   per   assicurare   i   livelli
          obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto delle
          indicazioni  di  cui  agli  articoli  9 e 10 della legge 23
          ottobre   1985,  n.  595.  Le  convenzioni  possono  essere
          stipulate  anche  con istituzioni sanitarie private gestite
          da  persone  fisiche  e da societa' che erogano prestazioni
          poliambulatoriali,  di laboratorio generale e specialistico
          in  materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
          immagini,  di  medicina fisica e riabilitazione, di terapia
          radiante  ambulatoriale,  di medicina nucleare in vivo e in
          vitro.  Dette  istituzioni  sanitarie  sono  sottoposte  al
          regime  di  autorizzazione  e  vigilanza  sanitaria  di cui
          all'articolo  43  della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e
          devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
          personalmente  dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
          servizi  e del possesso dei prescritti titoli professionali
          da parte del personale che ivi opera.
             3.  Le  regioni  sono  tenute  ad attuare, a modifica di
          quanto  previsto  dalla  legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
          modello   delle   aree  funzionali  omogenee  con  presenza
          obbligatoria  di  day  hospital,  conservando  alle  unita'
          operative  che  vi  confluiscono  l'autonomia funzionale in
          ordine  alle  patologie  di  competenza,  nel quadro di una
          efficace  integrazione e collaborazione con altre strutture
          affini   e   con  uso  in  comune  delle  risorse  umane  e
          strumentali.
             4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1992,  la  quota  di
          partecipazione  alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
          elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
          lire  superiori;  la quota fissa sulle singole prescrizioni
          farmaceutiche  e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
          per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
          fleboclisi  e  in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
          da  tutti  i  cittadini,  esclusi i pensionati esenti dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
          gli   invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta
          vitalizia,  nonche', ai sensi dell'articolo 5 della legge 3
          aprile  1958,n.  474,  i  grandi  invalidi per servizio. La
          quota  di  partecipazione  alla spesa per le prestazioni di
          cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
          25  novembre  1989,  n. 382, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
          medicina  fisica  e  di riabilitazione e' determinata nella
          misura  del  50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992,
          per  ciascuna  ricetta  relativa  a  prestazioni sanitarie,
          esclusi  i  ricoveri,  diverse  da quelle farmaceutiche, e'
          dovuta  una  quota  fissa  di  lire 3.000 da corrispondere,
          all'atto  della  prestazione,  dagli assistiti non esentati
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria. E' soppresso
          l'ultimo  periodo  del  comma  4 dell'art. 5 della legge 29
          dicembre   1990,   n.   407,   e   il   limite  massimo  di
          partecipazione  alla spesa per prestazioni specialistiche e
          di   diagnostica   strumentale   e  di  laboratorio  e  per
          prestazioni  di  medicina  fisica  e  di  riabilitazione e'
          fissato  in  lire  70.000 per prescrizioni contemporanee di
          ciascuna  branca  specialistica  oltre  al  pagamento della
          quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
          alla  spesa per le cure termali e' determinata nella misura
          del  50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
          massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
          di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica e' fissato in
          lire  50.000  per  ricetta  oltre  al pagamento della quota
          fissa  per  singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
          prezzo  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
          in  prontuario  terapeutico sono fissate per i grossisti al
          7,5  per  cento  sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
          25,5  per  cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'IVA.  A  decorrere  dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle
          specialita'   medicinali  collocate  nelle  classi  di  cui
          all'articolo  19,  comma 4, lettere a) e b), della legge 11
          marzo  1988,  n.  67,  sono  ridotti  delle seguenti misure
          percentuali:  specialita' medicinali con prezzo fino a lire
          15.000:  1  per cento; specialita' medicinali con prezzo da
          lire  15.001  a  lire  50.000:  2  per  cento;  specialita'
          medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
          La  riduzione  non  si  applica ai prezzi delle specialita'
          medicinali   determinati   con   il   metodo   di   cui  al
          provvedimento  del  CIP  n.  29  del 1990, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
          dei   farmaci  di  cui  alla  parte  A  dell'allegato  alla
          direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
          inclusi   nell'art.  10,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983,n.  638,  ed  a  quelli di
          biotecnologia   da   DNA   ricombinante.  Per  le  cessioni
          effettuate  dalle  farmacie  i nuovi prezzi si applicano al
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
          1992  non  si  da'  luogo  all'ammissione nel prontuario di
          nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
          o  di  composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
          gia'  presenti  nel  prontuario e che comportino un aumento
          del  costo  per  ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
          Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
          con  prezzo  superiore  a  lire  100.000  sono sottoposte a
          controllo,   anche  con  riscontri  presso  gli  assistiti,
          adottando  il  codice  fiscale  come  numero distintivo del
          cittadino,  incrociando  i  dati  di  esenzione  con quelli
          fiscali  e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
          nelle   verifiche   fiscali   a  cura  dell'amministrazione
          finanziaria,    adottando    metodiche    che    permettano
          l'evidenziazione    delle    ricette    per   gli   esenti,
          formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
          farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
          per  giornata  di  degenza per le distinte unita' operative
          ospedaliere,   riorganizzando  le  farmacie  ospedaliere  e
          procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
          gare  di  appalto, adottando la numerazione progressiva sui
          bollini   autoadesivi   delle   specialita'  medicinali  ed
          effettuando  dall'interno  dell'Osservatorio  dei  prezzi e
          delle  tecnologie  il controllo incrociato tra i dati delle
          forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
          liquidazione   alle   farmacie,   con  le  seguenti  azioni
          repressive,   anche  a  cura  dei  carabinieri  dei  Nuclei
          antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
          di   danno   del  Servizio  sanitario  nazionale,  restando
          attribuiti  alla  responsabilita'  regionale  gli ulteriori
          ritardi  nella  adozione generalizzata della lettura ottica
          delle   prescrizioni   mediche  e  la  conseguente  mancata
          attivazione  delle  Commissioni  professionali  di verifica
          previste  dal  contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
          amministratori  straordinari  sono responsabili della piena
          attuazione  delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma
          6,  della  legge  29  dicembre  1990, n. 407, relative alle
          sanzioni  a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
          abusivo  delle  esenzioni  dalla  partecipazione alla spesa
          sanitaria.  I  comuni  e  le  unita'  sanitarie locali sono
          tenuti  a rendere disponibili per la consultazione pubblica
          gli  elenchi  dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
          spesa sanitaria per motivi di reddito.
             5.  In  caso  di  spesa  sanitaria  superiore  a  quella
          parametrica  correlata  ai  livelli obbligatori uniformi di
          cui  al  comma  1  non  compensata da minori spese in altri
          settori,  le  regioni  decidono  il  ricorso alla propria e
          autonoma   capacita'   impositiva   ovvero   adottano,   in
          condizioni  di  uniformita'  all'interno  della regione, le
          altre  misure  previste  dall'articolo  29  della  legge 28
          febbraio 1986, n. 41.
             6.  In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
          livelli   uniformi   di   assistenza   e   dei   rispettivi
          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,
          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
          remunerazione  dei  servizi,  quelle  riguardanti servizi e
          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed
          associazioni   volontarie   di   mutua   assistenza  aventi
          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
             7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere
          un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile
          con  ogni  altro  rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
          privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
          con  il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro
          con   il   Servizio   sanitario   nazionale   e'   altresi'
          incompatibile  con  l'esercizio di altre attivita' o con la
          titolarita'  o  con  la  compartecipazione  delle  quote di
          imprese  che possono configurare conflitto di interessi con
          lo  stesso.  L'accertamento delle incompatibilita' compete,
          anche   su  iniziativa  di  chiunque  vi  abbia  interesse,
          all'amministratore  straordinario  della  unita'  sanitaria
          locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
          provvedimenti.  Le  situazioni  di  incompatibilita' devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1993,  al
          personale  medico  con rapporto di lavoro a tempo definito,
          in  servizio  alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  garantito  il  passaggio,  a  domanda, anche in
          soprannumero,  al  rapporto  di  lavoro  a  tempo pieno. In
          corrispondenza   dei  predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto   orario,  con  progressivo  riassorbimento  delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale  dei  medici  dipendenti  del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego,  purche'  espletato  fuori dell'orario di lavoro
          all'interno  delle  strutture sanitarie o all'esterno delle
          stesse,  con  esclusione di strutture private convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  anche  al  personale di cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,  n. 382. Per detto personale all'accertamento
          delle  incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche
          competenti.  Resta  valido  quanto stabilito dagli articoli
          78,  116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di
          definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo
          48,  L.  23  dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di
          applicazione  del  principio  di  unicita'  del rapporto di
          lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
             8.  E'  abolito  il  controllo dei comitati regionali di
          controllo  sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,
          nonche'  degli  enti di cui all'articolo 41, secondo comma,
          legge  23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di
          cui  all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio
          1991,  n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          aprile  1991,  n. 111. Limitatamente agli atti delle unita'
          sanitarie   locali   e  dei  sopracitati  enti  ospedalieri
          riguardanti  il  bilancio  di  previsione, le variazioni di
          bilancio  e  il  conto  consuntivo, la determinazione della
          consistenza  qualitativa  e  quantitativa  complessiva  del
          personale,   la   deliberazione   di   programmi  di  spese
          pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
          dei  contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
          e'  assicurato  direttamente dalla regione, che e' tenuta a
          pronunciarsi,  anche  in  forma  di silenzio-assenso, entro
          quaranta  giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
          come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
          di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
          cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.
          617,   e'  esteso  anche  ai  provvedimenti  riguardanti  i
          programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e
          l'attribuzione   dei  contratti  e  delle  convenzioni.  Il
          termine  di  trenta giorni previsto dall'art. 18, D.P.R. 31
          luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
             9.  E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la  disciplina  dei rapporti con il personale convenzionato
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Tale struttura, che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale,  e'  costituita  da rappresentanti regionali
          nominati  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Della
          predetta   delegazione   fanno  parte,  limitatamente  alle
          materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri.  Con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46,  47,  48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.  A  tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
             9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il
          limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta
          la  delegazione  di  parte  pubblica  anche  per il rinnovo
          dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche
          e private. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la Federazione
          degli  Ordini  dei  farmacisti italiani, e' disciplinato il
          procedimento   di  contrattazione  collettiva  relativo  al
          predetto accordo.
             9-ter.  Nel  rinnovo  degli  accordi nazionali di cui ai
          commi   9   e  9-bis  ,  per  gli  aspetti  riguardanti  la
          collaborazione   interprofessionale,  in  riferimento  alle
          disposizioni di cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009,
          n.  69,  e  al  relativo decreto legislativo di attuazione,
          sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei
          farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini
          dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
             10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'art.
          7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate,
          a  decorrere  dal  1°  gennaio  1992,  con riferimento alle
          tariffe   vigenti   nell'anno   1981   incrementate   della
          variazione  percentuale  dell'indice  dei prezzi al consumo
          per  famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
          e  1991;  la  rideterminazione  deve comunque comportare un
          incremento  delle  tariffe non inferiore al 70 per cento di
          quelle   vigenti   al   31   dicembre   1991.   A   partire
          dall'esercizio  finanziario  1992, le somme di cui all'art.
          69,  primo  comma,  lettere  b),  c)  ed e), della legge 23
          dicembre   1978,  n.  833,  sono  trattenute  dalle  unita'
          sanitarie  locali,  dalle regioni e dalle province autonome
          di Trento e di Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad
          integrazione del finanziamento di parte corrente.
             11.  Per le regioni a statuto speciale e per le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le misure del 20 per
          cento,  del  10  per  cento  e  del  5  per  cento,  di cui
          all'articolo  19,  comma  1,  del decreto-legge 28 dicembre
          1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal
          28  per  cento,  dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il
          finanziamento  degli  oneri a carico dei rispettivi bilanci
          conseguenti  alle  riduzioni disposte dal predetto articolo
          19,  le  regioni  e  le  province autonome possono assumere
          mutui  con  istituti  di  credito  nel  rispetto dei limiti
          massimi  previsti  dai  rispettivi  statuti e dalle vigenti
          disposizioni.
             12. Quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge 28
          luglio  1989,  n.  262,  non si applica nei confronti delle
          istituzioni  ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
          prestazioni    di    natura    sanitaria   direttamente   o
          convenzionalmente  sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
          o dalle unita' sanitarie locali.
             13.  Le  regioni  a statuto ordinario per le esigenze di
          manutenzione   straordinaria   e  per  gli  acquisti  delle
          attrezzature  sanitarie  in sostituzione di quelle obsolete
          sono   autorizzate   per  l'anno  1992  ad  assumere  mutui
          decennali,  ad un tasso di interesse non superiore a quello
          massimo  stabilito  in  applicazione dell'art. 13, comma 1,
          del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
          complessivo  importo  di lire 1.500 miliardi; per le stesse
          finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
          a    carattere    scientifico    nonche'    gli    istituti
          zoo-profilattici  sperimentali sono autorizzati a contrarre
          mutui  per  un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),  su proposta del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          delibera  gli  importi  mutuabili  da  ciascuna regione, da
          ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
          e  da  ciascun  istituto  zoo-profilattico sperimentale. Le
          operazioni  di  mutuo  sono effettuate con le aziende e gli
          istituti  di  credito  ordinario  speciale  individuati  da
          apposito  decreto  del  Ministro del tesoro. Ai conseguenti
          oneri  di  ammortamento  valutati  in lire 384 miliardi per
          l'anno  1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
          si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
          parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
             14.  Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8
          agosto  1991,  n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo
          6,  comma  2,  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, sono
          integrati  di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60
          miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
          1993   e  successivi.  Ai  conseguenti  maggiori  oneri  si
          provvede   per  il  1991  con  quota  parte  delle  risorse
          accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
          da  destinare  nel medesimo anno agli interventi di piano e
          per  gli  anni  1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo
          sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
             15.   Gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
          gli  ospedali  classificati,  gli istituti zoo-profilattici
          sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di  sanita' possono
          essere  ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
          di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
          apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
          del  Ministro  della  sanita', previo conforme parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in
          sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
             16.   Nell'ambito  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano  e'  costituita,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  una commissione
          tecnica  per  la  verifica,  entro il 31 luglio 1992, degli
          andamenti  di  spesa  nelle  distinte regioni in attuazione
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo.
          L'attuazione  delle  disposizioni e' condizione preliminare
          per  essere  ammessi  alla verifica. La predetta Conferenza
          esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
             17.  Per  l'anno  1992, in attesa della approvazione del
          piano  sanitario  nazionale,  la  quota del Fondo sanitario
          nazionale  destinata  alla  prevenzione  e'  fissata in una
          misura non inferiore al 6 per cento.
             18.  Dal  1°  gennaio  1992  i cittadini che non abbiano
          ritirato  i  risultati  di  visite o esami diagnostici e di
          laboratorio  sono  tenuti  al  pagamento  per  intero della
          prestazione   usufruita.   E'  compito  dell'amministratore
          straordinario  della  unita'  sanitaria locale stabilire le
          modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.»