Art. 3.
Accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il limite
di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione
di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo
nazionale per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il
procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto
accordo.
9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di cui ai commi 9 e
9-bis, per gli aspetti riguardanti la collaborazione
interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo
decreto legislativo di attuazione, sono congiuntamente sentite la
Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1. Il Governo
determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di
assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di
uniformita' sul territorio nazionale nonche' gli standard
organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo
del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento e'
adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a'
termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
sulla base dei seguenti limiti e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel
rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive
comunitarie e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b
) gli standard organizzativi e di attivita' sono
determinati a fini di calcolo del parametro capitario di
finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
le regioni e le unita' sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di
assistenza e' finanziato in rapporto alla popolazione
residente. La mobilita' sanitaria interregionale e'
compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e' istituito,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario
nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per
sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
standard di riferimento;
e) in ogni caso e' garantita la somministrazione
gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle
leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
rispetto dell'uniformita' delle prestazioni e' effettuata
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al
Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
dell'adozione di eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatorio
di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario
regionale, possono dichiarare la decadenza delle
convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le
case di cura e rideterminare il fabbisogno di attivita'
convenzionate necessarie per assicurare i livelli
obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23
ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere
stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite
da persone fisiche e da societa' che erogano prestazioni
poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico
in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in
vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al
regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui
all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali
da parte del personale che ivi opera.
3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di
quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
modello delle aree funzionali omogenee con presenza
obbligatoria di day hospital, conservando alle unita'
operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in
ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una
efficace integrazione e collaborazione con altre strutture
affini e con uso in comune delle risorse umane e
strumentali.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di
partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia, nonche', ai sensi dell'articolo 5 della legge 3
aprile 1958,n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione e' determinata nella
misura del 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992,
per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e'
dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere,
all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E' soppresso
l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di
partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e'
fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di
ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della
quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura
del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
di partecipazione alla spesa farmaceutica e' fissato in
lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota
fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'IVA. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle
specialita' medicinali collocate nelle classi di cui
all'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure
percentuali: specialita' medicinali con prezzo fino a lire
15.000: 1 per cento; specialita' medicinali con prezzo da
lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita'
medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita'
medicinali determinati con il metodo di cui al
provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla
direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983,n. 638, ed a quelli di
biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni
effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
1992 non si da' luogo all'ammissione nel prontuario di
nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento
del costo per ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a
controllo, anche con riscontri presso gli assistiti,
adottando il codice fiscale come numero distintivo del
cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli
fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
nelle verifiche fiscali a cura dell'amministrazione
finanziaria, adottando metodiche che permettano
l'evidenziazione delle ricette per gli esenti,
formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
per giornata di degenza per le distinte unita' operative
ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e
procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui
bollini autoadesivi delle specialita' medicinali ed
effettuando dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle
forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
liquidazione alle farmacie, con le seguenti azioni
repressive, anche a cura dei carabinieri dei Nuclei
antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
di danno del Servizio sanitario nazionale, restando
attribuiti alla responsabilita' regionale gli ulteriori
ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica
delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata
attivazione delle Commissioni professionali di verifica
previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma
6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle
sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. I comuni e le unita' sanitarie locali sono
tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica
gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella
parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di
cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri
settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e
autonoma capacita' impositiva ovvero adottano, in
condizioni di uniformita' all'interno della regione, le
altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi
finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali,
ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e
prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed
associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro
con il Servizio sanitario nazionale e' altresi'
incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita' o con la compartecipazione delle quote di
imprese che possono configurare conflitto di interessi con
lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita' compete,
anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
all'amministratore straordinario della unita' sanitaria
locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1993, al
personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche in
soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita'
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro
all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento
delle incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche
competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli
78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di
definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo
48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di
applicazione del principio di unicita' del rapporto di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.
8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di
controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche' degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma,
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di
cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 febbraio
1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita'
sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della
consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del
personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
e' assicurato direttamente dalla regione, che e' tenuta a
pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro
quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.
617, e' esteso anche ai provvedimenti riguardanti i
programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e
l'attribuzione dei contratti e delle convenzioni. Il
termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, D.P.R. 31
luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo restando il
limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta
la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo
dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche
e private. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sul quale e' sentita la Federazione
degli Ordini dei farmacisti italiani, e' disciplinato il
procedimento di contrattazione collettiva relativo al
predetto accordo.
9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di cui ai
commi 9 e 9-bis , per gli aspetti riguardanti la
collaborazione interprofessionale, in riferimento alle
disposizioni di cui all'art. 11 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione,
sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei
farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'art.
7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate,
a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle
tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981
e 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un
incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di
quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire
dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui all'art.
69, primo comma, lettere b), c) ed e), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unita'
sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, per essere totalmente utilizzate ad
integrazione del finanziamento di parte corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per
cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal
28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il
finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci
conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo
19, le regioni e le province autonome possono assumere
mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti
massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge 28
luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle
istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
prestazioni di natura sanitaria direttamente o
convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
o dalle unita' sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di
manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete
sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui
decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello
massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse
finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico nonche' gli istituti
zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre
mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da
ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le
operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli
istituti di credito ordinario speciale individuati da
apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti
oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per
l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
14. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo
6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
integrati di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60
miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si
provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e
per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo
sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici
sperimentali e l'Istituto superiore di sanita' possono
essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita', previo conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e' costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione
tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli
andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'attuazione delle disposizioni e' condizione preliminare
per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza
esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del
piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario
nazionale destinata alla prevenzione e' fissata in una
misura non inferiore al 6 per cento.
18. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della
prestazione usufruita. E' compito dell'amministratore
straordinario della unita' sanitaria locale stabilire le
modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.»