Art. 4.
Disposizioni concernenti le farmacie rurali
1. All'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il primo e
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la
determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo
115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie
rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della
localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche'
di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla
localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio
servito.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale
di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei
titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla
base delle norme preesistenti.».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 marzo
1968, n. 221, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 2. - L'accordo collettivo nazionale di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i
criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano per la
determinazione dell'indennita' di residenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie
approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in
favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti
criteri tengono conto della popolazione della localita' o
agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche'
di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla
localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del
territorio servito.
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo
nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza
in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad
essere determinata sulla base delle norme preesistenti.
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le
norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo
a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita'
stabilita' ai commi precedenti a favore dei farmacisti
rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a
3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta'
di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova
istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma
dell'art. 1, i locali idonei.».