Art. 4. Disposizioni concernenti le farmacie rurali 1. All'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito. Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 2. - L'accordo collettivo nazionale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito. Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti. Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita' ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune. Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'art. 1, i locali idonei.».