Art. 4.




             Disposizioni concernenti le farmacie rurali


  1.  All'articolo  2  della  legge  8 marzo 1968, n. 221, il primo e
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
   «L'accordo  collettivo  nazionale  di cui all'articolo 8, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni,  stabilisce  i  criteri  da  utilizzare da parte delle
regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano per la
determinazione  dell'indennita'  di  residenza prevista dall'articolo
115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto
27  luglio  1934,  n.  1265,  in  favore  dei titolari delle farmacie
rurali.  I  predetti  criteri  tengono  conto della popolazione della
localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia, nonche'
di   altri   parametri  indicatori  di  disagio,  in  relazione  alla
localizzazione  delle  farmacie,  nonche' all'ampiezza del territorio
servito.
   Fino  a  quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale
di  cui  al  primo  comma,  l'indennita'  di  residenza in favore dei
titolari  delle  farmacie rurali continua ad essere determinata sulla
base delle norme preesistenti.».
 
          Note all'art. 4:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 2 della legge 8 marzo
          1968,   n.   221,  come  modificato  dal  presente  decreto
          legislativo:
              «Art.  2.  -  L'accordo  collettivo  nazionale  di  cui
          all'art.  8,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, stabilisce i
          criteri  da  utilizzare  da  parte  delle  regioni  e delle
          province   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano  per  la
          determinazione   dell'indennita'   di   residenza  prevista
          dall'articolo  115  del  testo  unico delle leggi sanitarie
          approvate  con  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, in
          favore  dei  titolari  delle  farmacie  rurali.  I predetti
          criteri  tengono  conto della popolazione della localita' o
          agglomerato  rurale  in cui e' ubicata la farmacia, nonche'
          di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla
          localizzazione  delle  farmacie,  nonche'  all'ampiezza del
          territorio servito.
              Fino  a quando non viene stipulato l'accordo collettivo
          nazionale  di cui al primo comma, l'indennita' di residenza
          in  favore  dei  titolari delle farmacie rurali continua ad
          essere determinata sulla base delle norme preesistenti.
             Al  comune  che  gestisce  la farmacia rurale secondo le
          norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
          ed  in base alla presente legge, spetta un contributo annuo
          a  carico  dello  Stato  pari  alla  misura dell'indennita'
          stabilita'  ai  commi  precedenti  a  favore dei farmacisti
          rurali, ridotta della quota dovuta dal comune.
             Per  i  comuni e i centri abitati con popolazione fino a
          3.000  abitanti  le amministrazioni comunali hanno facolta'
          di  concedere  ai  titolari  delle farmacie rurali di nuova
          istituzione,  nonche'  ai  dispensari di cui al terzo comma
          dell'art. 1, i locali idonei.».