Art. 5.




                 Utilizzo di denominazioni e simboli


  1.  Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione
delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
l'uso  della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde,
su  qualsiasi  supporto  cartaceo,  elettronico  o  di altro tipo, e'
riservato   alle   farmacie   aperte  al  pubblico  e  alle  farmacie
ospedaliere.