Art. 5.
Utilizzo di denominazioni e simboli
1. Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione
delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde,
su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, e'
riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie
ospedaliere.