Art. 10. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 17, dei citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti). - 1. I soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attivita' professionale, nei seguenti casi: a) quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale; b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata; c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.».