Art. 10.
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo,
le parole: «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti:
«tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 17, dei citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
da parte di altri soggetti). - 1. I soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano
gli obblighi di adeguata verifica della clientela in
relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento
dell'attivita' professionale, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o e'
conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione
professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o con piu' operazioni che appaiono tra di
loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
c) quando vi e' sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita' o
sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.».