Art. 10.

Modifiche  all'articolo  17 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo,
le  parole:  «collegate o frazionate» sono sostituite dalle seguenti:
«tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata».
 
          Note all'art. 10:
             -  Il testo dell'art. 17, dei citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  17 (Obblighi di adeguata verifica della clientela
          da  parte  di  altri  soggetti).  -  1.  I  soggetti di cui
          all'art.  14,  comma 1, lettere a), b), c) ed f), osservano
          gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela  in
          relazione   alle   operazioni   inerenti   lo   svolgimento
          dell'attivita' professionale, nei seguenti casi:
              a)  quando  instaurano  un  rapporto  continuativo o e'
          conferito dal cliente l'incarico a svolgere una prestazione
          professionale;
              b)   quando   eseguono   operazioni   occasionali   che
          comportino  la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
          pagamento  di  importo  pari  o  superiore  a  15.000 euro,
          indipendentemente  dal  fatto  che siano effettuate con una
          operazione  unica o con piu' operazioni che appaiono tra di
          loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
              c)   quando   vi   e'  sospetto  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento    del   terrorismo,   indipendentemente   da
          qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
              d)   quando   vi   sono   dubbi   sulla  veridicita'  o
          sull'adeguatezza  dei dati precedentemente ottenuti ai fini
          dell'identificazione di un cliente.».