Art. 11.

Modifiche  all'articolo  22 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.   L'articolo  22  del  decreto  legislativo  e'  sostituito  dal
seguente:
  «Art.  22 (Modalita'). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela  si  attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la
clientela  gia'  acquisita  i suddetti obblighi si applicano al primo
contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».