Art. 11.
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. L'articolo 22 del decreto legislativo e' sostituito dal
seguente:
«Art. 22 (Modalita'). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della
clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la
clientela gia' acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo
contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.».