Art. 12.

Modifiche  all'articolo  23 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  l  .  All'articolo  23  del  decreto  legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  la  numerazione  dei  commi:  «3,  4  e 5» e' sostituita dalla
seguente: «2, 3 e 4»;
   b) il comma 2, cosi' come rinumerato, e' sostituito dal seguente:
  «2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla
UIF  ai  sensi  dell'articolo  41 e al fine di consentire l'eventuale
esercizio  del  potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7,
lettera  c),  gli  enti  e le persone soggetti al presente decreto si
astengono  dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia
una   relazione  con  il  riciclaggio  o  con  il  finanziamento  del
terrorismo.»;
   c)  al  comma  3, cosi' come rinumerato, le parole: «gli enti e le
persone  soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente
dopo  aver  eseguito  l'operazione»  sono  sostituite dalle seguenti:
«permane  l'obbligo  di immediata segnalazione di operazione sospetta
ai sensi dell'articolo 41».
 
          Note all'art. 12:
             -  Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art. 23 (Obbligo di astensione). - 1. Quando gli enti o
          le  persone  soggetti al presente decreto non sono in grado
          di  rispettare  gli  obblighi  di  adeguata  verifica della
          clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e
          c),  non  possono  instaurare  il rapporto continuativo ne'
          eseguire  operazioni  o  prestazioni  professionali  ovvero
          pongono  fine  al  rapporto continuativo o alla prestazione
          professionale  gia'  in essere e valutano se effettuare una
          segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.
             2.  Prima  di  effettuare  la segnalazione di operazione
          sospetta  alla  UIF  ai  sensi  dell'art.  41  e al fine di
          consentire  l'eventuale esercizio del potere di sospensione
          di  cui  all'art.  6,  comma  7,  lettera c), gli enti e le
          persone   soggetti   al   presente   decreto  si  astengono
          dall'eseguire  le operazioni per le quali sospettano vi sia
          una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
          terrorismo.
             3.  Nei  casi  in  cui l'astensione non sia possibile in
          quanto  sussiste  un  obbligo  di  legge di ricevere l'atto
          ovvero  l'esecuzione  dell'operazione  per  sua  natura non
          possa  essere  rinviata  o l'astensione possa ostacolare le
          indagini,  «permane  l'obbligo di immediata segnalazione di
          operazione sospetta ai sensi dell'art. 41».
             4.  I  soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a),
          b)  e c), e all'art. 13, non sono obbligati ad applicare il
          comma  1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del
          loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
          rappresentanza   di   questo  cliente  in  un  procedimento
          giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
          consulenza  sull'eventualita'  di  intentare  o  evitare un
          procedimento.».