Art. 12.
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l . All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» e' sostituita dalla
seguente: «2, 3 e 4»;
b) il comma 2, cosi' come rinumerato, e' sostituito dal seguente:
«2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla
UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale
esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7,
lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si
astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia
una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo.»;
c) al comma 3, cosi' come rinumerato, le parole: «gli enti e le
persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente
dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti:
«permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta
ai sensi dell'articolo 41».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 23 (Obbligo di astensione). - 1. Quando gli enti o
le persone soggetti al presente decreto non sono in grado
di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela stabiliti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e
c), non possono instaurare il rapporto continuativo ne'
eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero
pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione
professionale gia' in essere e valutano se effettuare una
segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III.
2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione
sospetta alla UIF ai sensi dell'art. 41 e al fine di
consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione
di cui all'art. 6, comma 7, lettera c), gli enti e le
persone soggetti al presente decreto si astengono
dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia
una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del
terrorismo.
3. Nei casi in cui l'astensione non sia possibile in
quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non
possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le
indagini, «permane l'obbligo di immediata segnalazione di
operazione sospetta ai sensi dell'art. 41».
4. I soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a),
b) e c), e all'art. 13, non sono obbligati ad applicare il
comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza di questo cliente in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un
procedimento.».