Art. 13.
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di gioco»;
b) al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2010»;
c) al comma 4:
1) le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle
seguenti: «dei giochi»;
2) le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettera e-bis)»;
3) dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le
modalita' di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita'
di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14,
comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Attivita' di gioco). - 1. Gli operatori che
svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati
nell'art. 14, comma 1, lettera d), procedono
all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni
cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di
«fiches» o di altri mezzi di gioco per importo pari o
superiore a 2.000 euro.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si
considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche
procedono alla registrazione, all'identificazione e alla
verifica dell'identita' dei clienti fin dal momento
dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente
dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere
dal 30 aprile 2010 adottano le modalita' idonee a
ricollegare i dati identificativi alle operazioni di
acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie
per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1.
3. Sono acquisite e conservate secondo le modalita' di
cui al successivo art. 39 le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento
utilizzati.
4. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione
dei giochi indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e-bis)
procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a
1.000 euro con le modalita' di cui al comma 3. Gli
operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco on line, indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e),
procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1000
euro e consentono operazioni ricarica dei conti di gioco,
di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente
attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta
elettronica, per i quali e' possibile assolvere gli
obblighi di identificazione previsti dal presente decreto.
A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le
informazioni relative:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente
all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta
delle credenziali di accesso ai giochi on line;
b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica
dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi
di pagamento utilizzati;
d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata
delle connessioni telematiche nel corso delle quali il
cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da
gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
5. In deroga a quanto stabilito dall'art. 36 i dati di
cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione
per un periodo di due anni dalla data della comunicazione
da parte dei soggetti previsti dall'art. 14, comma 1,
lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo
previsto dall'art. 36, dai fornitori di comunicazione
elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli
organi di controllo di cui all'art. 53.
6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi
incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito
delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di
sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno,
sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del
riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo,
adottati dalle singole case da gioco.».