Art. 13.

Modifiche  all'articolo  24 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  24  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di gioco»;
   b)  al  comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2010»;
   c) al comma 4:
    1)  le  parole:  «di case da gioco on line» sono sostituite dalle
seguenti: «dei giochi»;
    2)  le  parole:  «lettera  e)»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«lettera e-bis)»;
    3)  dopo  la  parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le
modalita'  di  cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita'
di  gestione  di  case  da  gioco on line, indicati nell'articolo 14,
comma  1,  lettera  e), procedono all'identificazione e alla verifica
dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».
 
          Note all'art. 13:
             -  Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  24  (Attivita'  di gioco). - 1. Gli operatori che
          svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco, indicati
          nell'art.    14,    comma    1,   lettera   d),   procedono
          all'identificazione  e alla verifica dell'identita' di ogni
          cliente  che  compia  operazioni di acquisto e di cambio di
          «fiches»  o  di  altri  mezzi  di  gioco per importo pari o
          superiore a 2.000 euro.
             2.  Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si
          considerano  comunque assolti se le case da gioco pubbliche
          procedono  alla  registrazione,  all'identificazione e alla
          verifica   dell'identita'   dei  clienti  fin  dal  momento
          dell'ingresso    o   prima   di   esso,   indipendentemente
          dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere
          dal   30   aprile  2010  adottano  le  modalita'  idonee  a
          ricollegare   i  dati  identificativi  alle  operazioni  di
          acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie
          per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1.
             3.  Sono  acquisite e conservate secondo le modalita' di
          cui al successivo art. 39 le informazioni relative:
              a) ai dati identificativi;
              b) alla data dell'operazione;
              c)  al  valore  dell'operazione e ai mezzi di pagamento
          utilizzati.
             4.  Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di gestione
          dei  giochi  indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e-bis)
          procedono     all'identificazione     e    alla    verifica
          dell'identita'  di  ogni  cliente  per  importo superiore a
          1.000  euro  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  3. Gli
          operatori  che  svolgono l'attivita' di gestione di case da
          gioco  on line, indicati nell'art. 14, comma 1, lettera e),
          procedono     all'identificazione     e    alla    verifica
          dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1000
          euro  e  consentono operazioni ricarica dei conti di gioco,
          di  acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente
          attraverso  mezzi  di  pagamento,  ivi  compresa  la moneta
          elettronica,   per  i  quali  e'  possibile  assolvere  gli
          obblighi  di identificazione previsti dal presente decreto.
          A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le
          informazioni relative:
              a)   ai  dati  identificativi  dichiarati  dal  cliente
          all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta
          delle credenziali di accesso ai giochi on line;
              b)  alla  data  delle operazioni di apertura e ricarica
          dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
              c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi
          di pagamento utilizzati;
              d)  all'indirizzo  IP, alla data, all'ora e alla durata
          delle  connessioni  telematiche  nel  corso  delle quali il
          cliente,  accedendo  ai  sistemi  del gestore della casa da
          gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
             5.  In  deroga a quanto stabilito dall'art. 36 i dati di
          cui  al  comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione
          per  un  periodo di due anni dalla data della comunicazione
          da  parte  dei  soggetti  previsti  dall'art.  14, comma 1,
          lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo
          previsto  dall'art.  36,  dai  fornitori  di  comunicazione
          elettronica  e  possono  essere richiesti agli stessi dagli
          organi di controllo di cui all'art. 53.
             6.  Le  autorita'  di  vigilanza di settore e gli organi
          incaricati  del  controllo,  compreso il Nucleo speciale di
          polizia  valutaria  della  Guardia  di finanza, nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  riferiscono  al Comitato di
          sicurezza    finanziaria,    almeno   una   volta   l'anno,
          sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del
          riciclaggio  di  denaro  e di finanziamento del terrorismo,
          adottati dalle singole case da gioco.».