Art. 14.
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 25 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le
seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c)
dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1,
ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1,»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti
finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato
ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri,
ovvero una societa' o un altro organismo quotato di Stato estero
soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa
comunitaria.».
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 25, del citato dcreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 25 (Obblighi semplificati). - 1. I destinatari del
presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui
agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli i cui
alla lettera c) dell'art. 15, comma 1, alla lettera d)
dell'art. 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'art. 17,
comma 1, se il cliente e':
a) uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2,
lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario
soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno
Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a
quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del
rispetto di tali obblighi;
c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui
strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un
mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE
in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro
organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui
regime e' ritenuto equivalente.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se
il cliente e' un ufficio della pubblica amministrazione
ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni
pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai
trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario
derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone
soggetti al presente decreto raccolgono comunque
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa
beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela non si applicano qualora si abbia motivo di
ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del
presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa
non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio
annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia
di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione
che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da
quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non
possano servire da garanzia per un prestito al di fuori
delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o
sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i
quali i contributi siano versati tramite deduzione dal
reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se
non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri
diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'art. 1, comma
2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il
dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo
memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel
caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto
un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un
anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo
pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
nello stesso anno civile ai sensi dell'art. 3 della
direttiva 2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione
superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1781/2006;
e) qualunque altro prodotto o transazione
caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici
stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato
dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita'
di cui all'art. 26.