Art. 14.

Modifiche  all'articolo  25 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  25  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «Sezione I» sono inserite le
seguenti:   «,  ad  eccezione  di  quelli  di  cui  alla  lettera  c)
dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1,
ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1,»;
   b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
   «c-bis)  una societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti
finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato
ai  sensi  della  direttiva  2004/39/CE  in  uno o piu' Stati membri,
ovvero  una  societa'  o  un  altro organismo quotato di Stato estero
soggetto   ad  obblighi  di  comunicazione  conformi  alla  normativa
comunitaria.».
 
          Note all'art. 14:
             -  Il  testo dell'art. 25, del citato dcreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art. 25 (Obblighi semplificati). - 1. I destinatari del
          presente  decreto  non  sono  soggetti agli obblighi di cui
          agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli i cui
          alla  lettera  c)  dell'art.  15,  comma 1, alla lettera d)
          dell'art.  16,  comma  1,  ed alla lettera c) dell'art. 17,
          comma 1,  se il cliente e':
              a)  uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e 2,
          lettere b) e c);
              b)   un   ente  creditizio  o  finanziario  comunitario
          soggetto alla direttiva;
              c)  un  ente  creditizio  o  finanziario situato in uno
          Stato  extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a
          quelli  previsti dalla direttiva e preveda il controllo del
          rispetto di tali obblighi;
              c-bis)  una societa' o un altro organismo quotato i cui
          strumenti  finanziari  sono ammessi alla negoziazione su un
          mercato  regolamentato  ai sensi della direttiva 2004/39/CE
          in  uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro
          organismo  quotato  di Stato estero soggetto ad obblighi di
          comunicazione conformi alla normativa comunitaria.
             2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio   decreto,   sentito   il   Comitato  di  sicurezza
          finanziaria,  individua  gli  Stati  extracomunitari il cui
          regime e' ritenuto equivalente.
             3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se
          il  cliente  e'  un  ufficio della pubblica amministrazione
          ovvero  una  istituzione o un organismo che svolge funzioni
          pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai
          trattati  sulle  Comunita' europee o al diritto comunitario
          derivato.
             4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone
          soggetti    al   presente   decreto   raccolgono   comunque
          informazioni  sufficienti per stabilire se il cliente possa
          beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.
             5.  Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della
          clientela  non  si  applicano  qualora  si  abbia motivo di
          ritenere  che  l'identificazione  effettuata  ai  sensi del
          presente  articolo  non sia attendibile ovvero qualora essa
          non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
             6.  Gli  enti  e le persone soggetti al presente decreto
          sono  autorizzati  a non applicare gli obblighi di adeguata
          verifica della clientela, in relazione a:
              a)  contratti  di  assicurazione-vita,  il  cui  premio
          annuale  non  ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia
          di importo non superiore a 2.500 euro;
              b)  forme pensionistiche complementari disciplinate dal
          decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, a condizione
          che  esse  non  prevedano  clausole  di riscatto diverse da
          quelle  di  cui  all'art. 14 del medesimo decreto e che non
          possano  servire  da  garanzia  per un prestito al di fuori
          delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
              c)  regimi  di  pensione obbligatoria e complementare o
          sistemi  simili  che versino prestazioni di pensione, per i
          quali  i  contributi  siano  versati  tramite deduzione dal
          reddito  e  le cui regole non permettano ai beneficiari, se
          non  dopo  il  decesso del titolare, di trasferire i propri
          diritti;
              d) moneta elettronica quale definita nell'art. 1, comma
          2,  lettera  h-ter),  del  TUB,  nel  caso  in  cui,  se il
          dispositivo   non   e'   ricaricabile,   l'importo  massimo
          memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel
          caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto
          un  limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un
          anno  civile,  fatta eccezione per i casi in cui un importo
          pari  o  superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
          nello  stesso  anno  civile  ai  sensi  dell'art.  3  della
          direttiva  2000/46/CE ovvero sia effettuata una transazione
          superiore  a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3,
          del regolamento (CE) n. 1781/2006;
              e)    qualunque    altro    prodotto    o   transazione
          caratterizzato  da  uno  basso  rischio di riciclaggio o di
          finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici
          stabiliti  dalla  Commissione europea a norma dell'art. 40,
          paragrafo  1,  lettera  b), della direttiva, se autorizzato
          dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita'
          di cui all'art. 26.