Art. 15.

Modifiche  all'articolo  28 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  28  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» e' inserita
la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la
qualita'» sono soppresse;
   b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le
seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;
   c)  al  comma  5,  le  parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «Stato extracomunitario»;
   d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  «6.  Gli  intermediari  finanziari  non  possono aprire o mantenere
anche  indirettamente  conti  di  corrispondenza  con  una  banca  di
comodo.».
 
          Note all'art. 15:
             -  Il testo dell'art. 28, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  28  (Obblighi  rafforzati).  -  1.  Gli enti e le
          persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate
          di  adeguata  verifica  della  clientela  in presenza di un
          rischio  piu'  elevato  di  riciclaggio o finanziamento del
          terrorismo  e,  comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e
          5.
             2.  Quando  il  cliente non e' fisicamente presente, gli
          enti  e  le  persone  soggetti al presente decreto adottano
          misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu'
          elevato  applicando  una  o  piu'  fra le misure di seguito
          indicate:
              a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti,
          dati o informazioni supplementari;
              b)  adottare  misure supplementari per la verifica o la
          certificazione  dei  documenti  forniti  o  richiedere  una
          certificazione   di   conferma  di  un  ente  creditizio  o
          finanziario soggetto alla direttiva;
              c)   assicurarsi   che   il  primo  pagamento  relativo
          all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
          cliente presso un ente creditizio.
             3.  Gli  obblighi di identificazione e adeguata verifica
          della  clientela  si  considerano  comunque  assolti, anche
          senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
              a)   qualora   il  cliente  sia  gia'  identificato  in
          relazione  a un rapporto in essere, purche' le informazioni
          esistenti siano aggiornate;
              b)  per  le  operazioni effettuate con sistemi di cassa
          continua  o  di  sportelli automatici, per corrispondenza o
          attraverso  soggetti che svolgono attivita' di trasporto di
          valori  o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono
          imputate   al  soggetto  titolare  del  rapporto  al  quale
          ineriscono;
              c)  per  i clienti i cui dati identificativi e le altre
          informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da
          scritture  private autenticate o da certificati qualificati
          utilizzati   per  la  generazione  di  una  firma  digitale
          associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
              d)  per  i clienti i cui dati identificativi e le altre
          informazioni  da acquisire risultino da dichiarazione della
          rappresentanza  e  dell'autorita' consolare italiana, cosi'
          come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio
          1997, n. 153.
             4.   In   caso  di  conti  di  corrispondenza  con  enti
          corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
          devono:
              a)   raccogliere  sull'ente  creditizio  corrispondente
          informazioni  sufficienti  per  comprendere  pienamente  la
          natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di
          pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
          chiunque,  la sua reputazione e la qualita' della vigilanza
          cui e' soggetto;
              b)  valutare  la  qualita'  dei controlli in materia di
          contrasto  al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
          cui l'ente corrispondente e' soggetto;
              c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
          suo  incaricato  ovvero  di  un  soggetto  che  svolge  una
          funzione   equivalente  prima  di  aprire  nuovi  conti  di
          corrispondenza;
              d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con
          l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
              e)  assicurarsi  che  l'ente  di credito corrispondente
          abbia  verificato  l'identita'  dei  clienti  che  hanno un
          accesso   diretto   ai   conti   di  passaggio,  che  abbia
          costantemente  assolto  gli  obblighi  di adeguata verifica
          della   clientela   e  che,  su  richiesta,  possa  fornire
          all'intermediario   finanziario   controparte  i  dati  del
          cliente   e  del  titolare  effettivo  ottenuti  a  seguito
          dell'assolvimento di tali obblighi.
             5.   Per  quanto  riguarda  le  operazioni,  i  rapporti
          continuativi  o  le  prestazioni  professionali con persone
          politicamente   esposte   residenti   in   un  altro  Stato
          comunitario  o in uno Stato extracomunitario, gli enti e le
          persone soggetti al presente decreto devono:
              a)  stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
          determinare  se  il  cliente  sia una persona politicamente
          esposta;
              b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
          suo  incaricato  ovvero  di  un  soggetto  che  svolge  una
          funzione   equivalente,   prima   di  avviare  un  rapporto
          continuativo con tali clienti;
              c)   adottare   ogni   misura  adeguata  per  stabilire
          l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
          continuativo o nell'operazione;
              d)  assicurare  un  controllo continuo e rafforzato del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale.
             6.  Gli  intermediari  finanziari  non  possono aprire o
          mantenere  anche indirettamente conti di corrispondenza con
          una banca di comodo.
             7.  Gli  enti  e le persone soggetti al presente decreto
          prestano  particolare  attenzione  a  qualsiasi  rischio di
          riciclaggio  o  di  finanziamento del terrorismo connesso a
          prodotti  o  transazioni  atti  a  favorire  l'anonimato  e
          adottano  le  misure eventualmente necessarie per impedirne
          l'utilizzo  per scopi di riciclaggio o di finanziamento del
          terrorismo.».