Art. 15.
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» e' inserita
la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la
qualita'» sono soppresse;
b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le
seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;
c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «Stato extracomunitario»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere
anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di
comodo.».
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 28, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Obblighi rafforzati). - 1. Gli enti e le
persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate
di adeguata verifica della clientela in presenza di un
rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e
5.
2. Quando il cliente non e' fisicamente presente, gli
enti e le persone soggetti al presente decreto adottano
misure specifiche e adeguate per compensare il rischio piu'
elevato applicando una o piu' fra le misure di seguito
indicate:
a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti,
dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la
certificazione dei documenti forniti o richiedere una
certificazione di conferma di un ente creditizio o
finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo
all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al
cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica
della clientela si considerano comunque assolti, anche
senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia gia' identificato in
relazione a un rapporto in essere, purche' le informazioni
esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa
continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o
attraverso soggetti che svolgono attivita' di trasporto di
valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono
imputate al soggetto titolare del rapporto al quale
ineriscono;
c) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da
scritture private autenticate o da certificati qualificati
utilizzati per la generazione di una firma digitale
associata a documenti informatici ai sensi dell'art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre
informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della
rappresentanza e dell'autorita' consolare italiana, cosi'
come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 153.
4. In caso di conti di corrispondenza con enti
corrispondenti di Stati extracomunitari, gli enti creditizi
devono:
a) raccogliere sull'ente creditizio corrispondente
informazioni sufficienti per comprendere pienamente la
natura delle sue attivita' e per determinare, sulla base di
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, la sua reputazione e la qualita' della vigilanza
cui e' soggetto;
b) valutare la qualita' dei controlli in materia di
contrasto al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo
cui l'ente corrispondente e' soggetto;
c) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente prima di aprire nuovi conti di
corrispondenza;
d) definire in forma scritta i termini dell'accordo con
l'ente corrispondente e i rispettivi obblighi;
e) assicurarsi che l'ente di credito corrispondente
abbia verificato l'identita' dei clienti che hanno un
accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia
costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica
della clientela e che, su richiesta, possa fornire
all'intermediario finanziario controparte i dati del
cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito
dell'assolvimento di tali obblighi.
5. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti
continuativi o le prestazioni professionali con persone
politicamente esposte residenti in un altro Stato
comunitario o in uno Stato extracomunitario, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto devono:
a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente
esposta;
b) ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente, prima di avviare un rapporto
continuativo con tali clienti;
c) adottare ogni misura adeguata per stabilire
l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione;
d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o
mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con
una banca di comodo.
7. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a
prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e
adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne
l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.».