Art. 16.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti
parole: «, nonche' le loro succursali insediate in Stati
extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della
direttiva»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti
all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e
di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in
Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della
direttiva.»;
c) al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13,
comma 1, lettera b),»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'attestazione puo' altresi' consistere nell'invio, per
mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da
parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione
mediante contatto diretto.».
Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 30, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 30 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui
all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano
comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e'
fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti
seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti
continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a
svolgere una prestazione professionale e in relazione ai
quali siano stati gia' identificati di persona:
a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1, nonche' le
loro succursali insediate in Stati extracomunitari che
applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri
dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 3,
paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati
extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle
della direttiva;
d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e
13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri
professionisti.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare
l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e
il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato
presso l'intermediario o il professionista attestante,
nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a
distanza.
3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico
eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e'
stato identificato di persona, che contenga un codice
rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere
all'identificazione.
3-bis). L'attestazione puo' altresi' consistere
nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati
identificativi del cliente da parte dell'intermediario che
abbia provveduto all'identificazione mediante contatto
diretto.
4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata
da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun
Paese.
5. Le autorita' di vigilanza di settore possono
prevedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2, ulteriori forme e
modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo
conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a
distanza.
6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi
sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi
del presente decreto compiono una nuova identificazione che
dia certezza sulla sua identita'.
7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso
l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria
di cui all'art. 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere
all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente
attivita' finanziaria le informazioni necessarie, anche
senza la presenza contestuale del cliente.
8. Nel caso di rapporti continuativi relativi
all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di
emissione di moneta elettronica o di altre tipologie
operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione
puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati
all'intermediario da apposita convenzione, nella quale
siano specificati gli obblighi previsti dal presente
decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di
adempimento.».