Art. 16. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 30 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonche' le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva»; b) al comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva.»; c) al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b),»; d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'attestazione puo' altresi' consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.».
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 30, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 30 (Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi). - 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando e' fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona: a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1, nonche' le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, cosi' come definiti nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva; c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva; d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), nei confronti di altri professionisti. 2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identita' tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonche' l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza. 3. L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente e' stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione. 3-bis). L'attestazione puo' altresi' consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto. 4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. 5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2, ulteriori forme e modalita' particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza. 6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identita' del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identita'. 7. Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attivita' finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente. 8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione puo' essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalita' di adempimento.».