Art. 16.

Modifiche  all'articolo  30 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  30  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al comma  1, lettera a), sono aggiunte, alla fine, le seguenti
parole:   «,   nonche'   le   loro   succursali  insediate  in  Stati
extracomunitari  che  applicano  misure  equivalenti  a  quelle della
direttiva»;
   b)  al  comma 1, lettera c), le parole: «in Paesi non appartenenti
all'Unione  europea  purche' aderenti al Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e
di altri Stati aderenti al GAFI» siano sostituite dalle seguenti: «in
Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della
direttiva.»;
   c)  al comma 1, lettera d), le parole: «all'articolo 12, comma 1,»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «agli articoli 12, comma 1, e 13,
comma 1, lettera b),»;
   d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  L'attestazione  puo'  altresi'  consistere nell'invio, per
mezzo  di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da
parte  dell'intermediario  che  abbia  provveduto all'identificazione
mediante contatto diretto.».
 
          Note all'art. 16:
             -  Il testo dell'art. 30, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  30  (Modalita'  di  esecuzione  degli obblighi di
          adeguata  verifica della clientela da parte di terzi). - 1.
          Gli  obblighi  di  adeguata verifica della clientela di cui
          all'art.  18,  comma 1, lettere a), b) e c), si considerano
          comunque  assolti,  pur  in  assenza del cliente, quando e'
          fornita  idonea  attestazione  da parte di uno dei soggetti
          seguenti,   con   i   quali   i  clienti  abbiano  rapporti
          continuativi  ovvero  ai quali abbiano conferito incarico a
          svolgere  una  prestazione  professionale e in relazione ai
          quali siano stati gia' identificati di persona:
              a) intermediari di cui all'art. 11, comma 1, nonche' le
          loro  succursali  insediate  in  Stati  extracomunitari che
          applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
              b)  enti  creditizi  ed enti finanziari di Stati membri
          dell'Unione  europea,  cosi'  come  definiti  nell'art.  3,
          paragrafi 1 e 2, lettere b), c), e d), della direttiva;
              c)  banche aventi sede legale e amministrativa in Stati
          extracomunitari  che  applicano misure equivalenti a quelle
          della direttiva;
              d)  professionisti  di cui agli articoli 12, comma 1, e
          13,   comma   1,   lettera   b),  nei  confronti  di  altri
          professionisti.
             2.   L'attestazione  deve  essere  idonea  a  confermare
          l'identita'  tra il soggetto che deve essere identificato e
          il  soggetto  titolare  del conto o del rapporto instaurato
          presso  l'intermediario  o  il  professionista  attestante,
          nonche'   l'esattezza   delle   informazioni  comunicate  a
          distanza.
             3.   L'attestazione   puo'  consistere  in  un  bonifico
          eseguito  a  valere  sul  conto  per il quale il cliente e'
          stato  identificato  di  persona,  che  contenga  un codice
          rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere
          all'identificazione.
             3-bis).    L'attestazione   puo'   altresi'   consistere
          nell'invio,  per  mezzo  di  sistemi  informatici, dei dati
          identificativi  del cliente da parte dell'intermediario che
          abbia   provveduto  all'identificazione  mediante  contatto
          diretto.
             4.  In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata
          da  soggetti  che  non  hanno  insediamenti fisici in alcun
          Paese.
             5.   Le   autorita'  di  vigilanza  di  settore  possono
          prevedere, ai sensi dell'art. 7, comma 2, ulteriori forme e
          modalita'   particolari  dell'attestazione,  anche  tenendo
          conto  dell'evoluzione  delle  tecniche  di comunicazione a
          distanza.
             6.  Nel  caso  in cui sorgano in qualunque momento dubbi
          sull'identita'  del  cliente, i soggetti obbligati ai sensi
          del presente decreto compiono una nuova identificazione che
          dia certezza sulla sua identita'.
             7.  Per i clienti il cui contatto e' avvenuto attraverso
          l'intervento di un soggetto esercente attivita' finanziaria
          di cui all'art. 11, comma 3, l'intermediario puo' procedere
          all'identificazione   acquisendo   dal  soggetto  esercente
          attivita'  finanziaria  le  informazioni  necessarie, anche
          senza la presenza contestuale del cliente.
             8.   Nel   caso   di   rapporti   continuativi  relativi
          all'erogazione  di  credito  al  consumo,  di  leasing,  di
          emissione  di  moneta  elettronica  o  di  altre  tipologie
          operative  indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione
          puo'  essere  effettuata  da  collaboratori  esterni legati
          all'intermediario  da  apposita  convenzione,  nella  quale
          siano   specificati  gli  obblighi  previsti  dal  presente
          decreto  e  ne siano conformemente regolate le modalita' di
          adempimento.».