Art. 17.
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma l e
del comma 2, la parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti:
«stato presentato».
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 31 (Riconoscimento a livello comunitario
dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di
adeguata verifica). - 1. Nelle ipotesi previste dall'art.
30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'art. 11
riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica
della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a),
b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un
altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i
requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i
documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti
sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario
nel quale il cliente e' stato presentato.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera
d), i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b)
e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata
verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1,
lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui
all'art. 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della
direttiva situato in un altro Stato comunitario, a
condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32
e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati
tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato
comunitario nel quale il cliente e' stato presentato.».