Art. 17. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 31 del decreto legislativo alla fine del comma l e del comma 2, la parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti: «stato presentato».
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 31 (Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica). - 1. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'art. 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e' stato presentato. 2. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello stato comunitario nel quale il cliente e' stato presentato.».