Art. 19.
Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 34, commi l e 2, del decreto legislativo, la
parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti: «stato
presentato».
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 34 (Obblighi dei terzi). - 1. I terzi mettono
immediatamente a disposizione dei destinatari del presente
decreto ai quali il cliente e' stato presentato le
informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui
all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di
verifica e di qualsiasi altro documento pertinente
riguardante l'identita' del cliente o del titolare
effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal
terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto
ai quali il cliente e' stato presentato.
3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a
condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga
loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1
e 2.».