Art. 19.

Modifiche  all'articolo  34 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  34,  commi  l  e  2,  del decreto legislativo, la
parola:   «introdotto»   e'   sostituita   dalle   seguenti:   «stato
presentato».
 
          Note all'art. 19:
            - Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 21
          novembre   2007,  n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  34  (Obblighi  dei  terzi).  - 1. I terzi mettono
          immediatamente  a disposizione dei destinatari del presente
          decreto   ai  quali  il  cliente  e'  stato  presentato  le
          informazioni  richieste  in  virtu'  degli  obblighi di cui
          all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c).
             2.  Le copie necessarie dei dati di identificazione e di
          verifica   e   di   qualsiasi  altro  documento  pertinente
          riguardante   l'identita'   del   cliente  o  del  titolare
          effettivo  sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal
          terzo  all'ente o alla persona soggetti al presente decreto
          ai quali il cliente e' stato presentato.
             3.   Il  ricorso  a  terzi  stranieri  e'  consentito  a
          condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga
          loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1
          e 2.».