Art. 19. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 34, commi l e 2, del decreto legislativo, la parola: «introdotto» e' sostituita dalle seguenti: «stato presentato».
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 34 (Obblighi dei terzi). - 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente e' stato presentato le informazioni richieste in virtu' degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identita' del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente e' stato presentato. 3. Il ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.».