Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
                                 231
  1.  Nell'articolo  5  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
relazione  e'  allegato  il rapporto della UIF di cui all'articolo 6,
comma 5.»;
   b)  al  comma  3,  lettera  b),  le  parole:  «riciclaggio o» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «riciclaggio e» e le parole da: «I dati
statistici»  fino  alle  parole: «persone perseguite» sono sostituite
dalle seguenti: «In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto
meno,  il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il
seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza
e  della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e'
compito  del  Ministero  della  giustizia  indicare,  quanto meno, il
numero di persone perseguite».
 
          Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21
          novembre   2007,  n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.
          Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' responsabile
          delle  politiche  di  prevenzione dell'utilizzo del sistema
          finanziario  e  di quello economico per fini di riciclaggio
          dei  proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
          terrorismo.  In tali materie promuove la collaborazione tra
          la  UIF,  le  autorita' di vigilanza di settore, gli ordini
          professionali,  la  DIA  e  la  Guardia di finanza, secondo
          quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
          Entro  il  30 giugno di ogni anno presenta una relazione al
          Parlamento  sullo  stato  dell'azione  di prevenzione. Alla
          relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'art.
          6, comma 5.
             2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze si avvale, senza
          oneri  aggiuntivi  a carico del bilancio dello Stato, della
          collaborazione   del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,
          istituito  con  decreto-legge  12  ottobre  2001,  n.  369,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14 dicembre
          2001,  n.  431, successivamente disciplinato con il decreto
          legislativo   22   giugno  2007,  n.  109.  Su  invito  del
          presidente  del  Comitato,  ove  necessario  per  acquisire
          elementi  informativi  e  pareri, partecipano alle riunioni
          del  Comitato  medesimo  anche  rappresentanti dei consigli
          nazionali  degli  ordini professionali e delle associazioni
          private di categoria.
             3.  Ferme  restando  le competenze di cui all'art. 3 del
          decreto  legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di
          sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
              a)  funzioni  di  analisi e coordinamento in materia di
          prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  e di
          quello  economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
          del terrorismo;
              b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
          dell'economia  e  delle finanze una relazione contenente la
          valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e
          del  finanziamento  del  terrorismo  e  proposte  dirette a
          renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di
          vigilanza  di  settore, le amministrazioni interessate, gli
          ordini  professionali,  la  Guardia  di  finanza  e  la DIA
          forniscono,  entro  il  30  marzo  di  ogni  anno,  i  dati
          statistici    e    le    informazioni    sulle    attivita'
          rispettivamente   svolte,   nell'anno   solare  precedente,
          nell'ambito  delle  funzioni  di  vigilanza e controllo. In
          particolare  e'  compito dell'UIF indicare, quanto meno, il
          numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il
          seguito  dato  a tali segnalazioni; e' compito della Guardi
          di  finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di
          casi  investigati; e' compito del Ministero della giustizia
          indicare,  quanto  meno, il numero di persone perseguite di
          persone   condannate   per   reati   di  riciclaggio  o  di
          finanziamento   del  terrorismo  e  gli  importi  dei  beni
          congelati,  sequestrati  o confiscati, ai sensi del decreto
          legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
              c)  formula  i  pareri  richiesti ai sensi del presente
          decreto;
              d)   fornisce  consulenza  sulla  materia  oggetto  del
          presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.
             4.  In  materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema
          finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si
          applicano  al  Comitato  di sicurezza finanziaria l'art. 3,
          commi  1,  2,  3,  4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno
          2007, n. 109.
             5.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze cura i
          rapporti   con   gli   organismi   dell'Unione   europea  e
          internazionali,  incaricati  di stabilire le politiche e di
          definire   gli   standard,   in   materia   di  prevenzione
          dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico
          per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
          o    di    finanziamento    del   terrorismo,   assicurando
          l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione
          dell'Italia agli organismi anzidetti.
             6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i
          poteri  sanzionatori  amministrativi  previsti dal presente
          decreto.».