Art. 2.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. Nell'articolo 5 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'articolo 6,
comma 5.»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «riciclaggio o» sono
sostituite dalle seguenti: «riciclaggio e» e le parole da: «I dati
statistici» fino alle parole: «persone perseguite» sono sostituite
dalle seguenti: «In particolare, e' compito dell'UIF indicare, quanto
meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il
seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardia di finanza
e della DIA indicare, quanto meno, il numero di casi investigati; e'
compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il
numero di persone perseguite».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile
delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra
la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini
professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al
Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. Alla
relazione e' allegato il rapporto della UIF di cui all'art.
6, comma 5.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Ministro dell'economia e delle finanze si avvale, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della
collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria,
istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre
2001, n. 431, successivamente disciplinato con il decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109. Su invito del
presidente del Comitato, ove necessario per acquisire
elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni
del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli
nazionali degli ordini professionali e delle associazioni
private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di
sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo;
b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la
valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a
renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di
vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli
ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati
statistici e le informazioni sulle attivita'
rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente,
nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. In
particolare e' compito dell'UIF indicare, quanto meno, il
numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il
seguito dato a tali segnalazioni; e' compito della Guardi
di finanza e della DIA indicare, quanto meno, il numero di
casi investigati; e' compito del Ministero della giustizia
indicare, quanto meno, il numero di persone perseguite di
persone condannate per reati di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni
congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente
decreto;
d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del
presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio, si
applicano al Comitato di sicurezza finanziaria l'art. 3,
commi 1, 2, 3, 4 e 14 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i
rapporti con gli organismi dell'Unione europea e
internazionali, incaricati di stabilire le politiche e di
definire gli standard, in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico
per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
o di finanziamento del terrorismo, assicurando
l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione
dell'Italia agli organismi anzidetti.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i
poteri sanzionatori amministrativi previsti dal presente
decreto.».