Art. 20.
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l. All'articolo 36 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma l, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono
inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «del cliente» sono
inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «collegate o frazionate»
sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata»;
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,
registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano
per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore
a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attivita'
finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti
ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai
sensi dell'articolo 15, comma 4.»;
e) al comma 3, le parole: «dall'apertura, dalla variazione e
dalla chiusura» sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla
variazione e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo»
sono inserite le seguenti: «ovvero all'accettazione dell'incarico
professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori
informazioni,» e le parole: «dalla fine» sono sostituite dalle
seguenti: «al termine»;
f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione
nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela di cui all'articolo 25.».
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 36, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 36 (Obblighi di registrazione). - 1. I soggetti
indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i
documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito
per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della
clientela affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi
indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi
effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorita'
competente. In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata
verifica del cliente, e del titolare effettivo conservano
la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un
periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti
continuativi e le prestazioni professionali, conservano le
scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti
originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria
nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni
dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14,
registrano, con le modalita' indicate nel presente Capo, e
conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti
informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla
prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati
identificativi del cliente e del titolare effettivo,
unitamente alle generalita' dei delegati a operare per
conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto
ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo
pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto
che si tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni
che appaiono tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata la data, la causale, l'importo, la
tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati
identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del
soggetto per conto del quale eventualmente opera.
2-bis. Gli intermediari di cui all'art. 11, comma 1,
registrano con le modalita' indicate nel presente capo e
conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni
di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali
gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'art. 11,
comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi
di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 15,
comma 4.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate
tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno
successivo al compimento dell'operazione ovvero
all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico
professionale, all'eventuale conoscenza successiva di
ulteriori informazioni, o al termine della prestazione
professionale.
4. Per i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, il
termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno
ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'art. 11,
comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto
degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare
i dati stessi entro trenta giorni.
5. Per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
lettera b), del CAP, gli obblighi di comunicazione dei
dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di
pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono
esclusivamente se tali attivita' sono espressamente
previste nell'accordo sottoscritto o ratificato
dall'impresa.
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle
norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini
fiscali secondo le disposizioni vigenti.
6-bis. Le disposizioni del presente capo non trovano
applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di
adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.».