Art. 20.

Modifiche  all'articolo  36 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  l.  All'articolo  36  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  l,  lettera  a), dopo le parole: «del cliente» sono
inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
   b)  al  comma  2,  lettera  a), dopo le parole: «del cliente» sono
inserite le seguenti: «e del titolare effettivo»;
   c)  al  comma  2,  lettera b), le parole: «collegate o frazionate»
sono sostituite dalle seguenti: «tra di loro collegate per realizzare
un'operazione frazionata»;
   d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.   Gli   intermediari  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
registrano  con  le modalita' indicate nel presente capo e conservano
per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore
a  15.000  euro  in  relazione  alle  quali  gli  agenti in attivita'
finanziaria  di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti
ad  osservare  gli  obblighi  di adeguata verifica della clientela ai
sensi dell'articolo 15, comma 4.»;
    e)  al  comma  3,  le  parole: «dall'apertura, dalla variazione e
dalla  chiusura»  sono sostituite dalle seguenti: «all'apertura, alla
variazione  e alla chiusura»; dopo le parole: «rapporto continuativo»
sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero all'accettazione dell'incarico
professionale,   all'eventuale  conoscenza  successiva  di  ulteriori
informazioni,»  e  le  parole:  «dalla  fine»  sono  sostituite dalle
seguenti: «al termine»;
    f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis.  Le disposizioni del presente capo non trovano applicazione
nelle  ipotesi  di  obblighi  semplificati di adeguata verifica della
clientela di cui all'articolo 25.».
 
          Note all'art. 20:
             -  Il testo dell'art. 36, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  36  (Obblighi  di registrazione). - 1. I soggetti
          indicati  negli  articoli  11,  12,  13  e  14 conservano i
          documenti  e registrano le informazioni che hanno acquisito
          per  assolvere  gli  obblighi  di  adeguata  verifica della
          clientela affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi
          indagine  su  eventuali  operazioni  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento  del  terrorismo o per corrispondenti analisi
          effettuate   dalla  UIF  o  da  qualsiasi  altra  Autorita'
          competente. In particolare:
              a)   per  quanto  riguarda  gli  obblighi  di  adeguata
          verifica  del  cliente, e del titolare effettivo conservano
          la  copia  o  i riferimenti dei documenti richiesti, per un
          periodo  di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo
          o della prestazione professionale;
              b)  per  quanto  riguarda  le  operazioni,  i  rapporti
          continuativi  e le prestazioni professionali, conservano le
          scritture  e  le  registrazioni,  consistenti nei documenti
          originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria
          nei  procedimenti  giudiziari, per un periodo di dieci anni
          dall'esecuzione  dell'operazione  o  dalla  cessazione  del
          rapporto continuativo o della prestazione professionale.
             2.  I  soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14,
          registrano,  con le modalita' indicate nel presente Capo, e
          conservano  per  un  periodo  di  dieci  anni,  le seguenti
          informazioni:
              a)  con  riferimento  ai  rapporti continuativi ed alla
          prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati
          identificativi   del  cliente  e  del  titolare  effettivo,
          unitamente  alle  generalita'  dei  delegati  a operare per
          conto  del  titolare  del rapporto e il codice del rapporto
          ove previsto;
              b)  con  riferimento  a  tutte le operazioni di importo
          pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto
          che  si  tratti di un'operazione unica o di piu' operazioni
          che   appaiono   tra   di  loro  collegate  per  realizzare
          un'operazione frazionata la data, la causale, l'importo, la
          tipologia  dell'operazione,  i  mezzi di pagamento e i dati
          identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del
          soggetto per conto del quale eventualmente opera.
             2-bis.  Gli  intermediari  di  cui all'art. 11, comma 1,
          registrano  con  le  modalita' indicate nel presente capo e
          conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni
          di  importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali
          gli  agenti  in  attivita'  finanziaria di cui all'art. 11,
          comma  3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi
          di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 15,
          comma 4.
             3.  Le  informazioni  di  cui al comma 2 sono registrate
          tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno
          successivo    al    compimento    dell'operazione    ovvero
          all'apertura,  alla variazione e alla chiusura del rapporto
          continuativo    ovvero    all'accettazione    dell'incarico
          professionale,   all'eventuale   conoscenza  successiva  di
          ulteriori  informazioni,  o  al  termine  della prestazione
          professionale.
             4.  Per  i  soggetti  di  cui  all'art.  11, comma 1, il
          termine  di  cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno
          ricevuto  i  dati da parte dei soggetti di cui all'art. 11,
          comma 3, o dagli altri soggetti terzi che operano per conto
          degli  intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare
          i dati stessi entro trenta giorni.
             5.  Per  gli  intermediari di cui all'art. 109, comma 2,
          lettera  b),  del  CAP,  gli  obblighi di comunicazione dei
          dati,  afferenti alle operazioni di incasso del premio e di
          pagamento  delle  somme  dovute agli assicurati, sussistono
          esclusivamente   se   tali   attivita'  sono  espressamente
          previste    nell'accordo    sottoscritto    o    ratificato
          dall'impresa.
             6.  I  dati  e le informazioni registrate ai sensi delle
          norme  di  cui  al  presente Capo sono utilizzabili ai fini
          fiscali secondo le disposizioni vigenti.
             6-bis.  Le  disposizioni  del  presente capo non trovano
          applicazione  nelle  ipotesi  di  obblighi  semplificati di
          adeguata verifica della clientela di cui all'art. 25.».