Art. 21.

Modifiche  all'articolo  38 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  38  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e
comunque   entro   trenta   giorni   dall'accettazione  dell'incarico
professionale,  dall'eventuale  conoscenza  successiva  di  ulteriori
informazioni  o  dal  termine della prestazione professionale, i dati
indicati  dall'articolo  36,  comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei
documenti d'identita'.»;
   b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo
43  quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono
istituire  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto  con  il  Ministro della giustizia, sistemi di conservazione
informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed
informazioni  a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative
affinche'   possano  essere  utilizzati  per  qualsiasi  indagine  su
operazioni  di  riciclaggio  o  di finanziamento del terrorismo o per
corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
          Note all'art. 21:
             -  Il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.    38    (Modalita'   di   registrazione   per   i
          professionisti   di  cui  all'art.  12  e  per  i  revisori
          contabili  di cui all'art. 13, comma 1, lettera b). - 1. Ai
          fini  del  rispetto  degli obblighi di registrazione di cui
          all'art.  36,  i  professionisti  indicati nell'art. 12 e i
          soggetti   indicati  all'art.  13,  comma  1,  lettera  b),
          istituiscono  un  archivio  formato  e  gestito  a mezzo di
          strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
             1-bis.   I  soggetti  indicati  al  comma  1  registrano
          tempestivamente    e    comunque    entro   trenta   giorni
          dall'accettazione        dell'incarico       professionale,
          dall'eventuale    conoscenza    successiva   di   ulteriori
          informazioni o dal termine della prestazione professionale,
          i  dati  indicati  dall'art.  36, comma 2 ferma l'ordinaria
          validita' dei documenti d'identita'.
             2.  In  alternativa all'archivio, i soggetti indicati al
          comma  1  possono  istituire  il registro della clientela a
          fini   antiriciclaggio   nel   quale   conservano   i  dati
          identificativi  del cliente. La documentazione, nonche' gli
          ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo
          relativo a ciascun cliente.
             3.    Il    registro   della   clientela   e'   numerato
          progressivamente  e  siglato  in  ogni  pagina  a  cura del
          soggetto  obbligato  o di un suo collaboratore delegato per
          iscritto,  con  l'indicazione  alla fine dell'ultimo foglio
          del  numero  delle  pagine di cui e' composto il registro e
          l'apposizione   della  firma  delle  suddette  persone.  Il
          registro  deve  essere  tenuto  in  maniera ordinata, senza
          spazi bianchi e abrasioni.
             4.  I dati e le informazioni registrati con le modalita'
          di  cui  al  comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni
          dalla richiesta.
             5.  Qualora  i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la
          propria  attivita'  in  piu'  sedi,  possono  istituire per
          ciascuna di esse un registro della clientela.
             6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli
          atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a
          norma  della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento
          di  cui  al  regio  decreto  10  settembre 1914, n. 1326, e
          successive  modificazioni,  e  la  descrizione dei mezzi di
          pagamento  ai sensi dell'art. 35, comma 22, decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalita'
          di registrazione dei dati e delle informazioni.
             6-bis.  Gli  ordini  professionali  individuati ai sensi
          dell'art.  43 quali organismi di autoregolamentazione delle
          professioni  possono  istituire  con  decreto  del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
          della  giustizia,  sistemi  di conservazione informatica di
          atti  pubblici  ed  autenticati,  loro  copie autentiche ed
          informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi
          relative  affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi
          indagine  su  operazioni  di riciclaggio o di finanziamento
          del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione
          del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica.
             7.  Il  Ministero  della  giustizia,  sentiti gli ordini
          professionali, adotta disposizioni applicative del presente
          articolo.».