Art. 21.
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico
professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori
informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati
indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei
documenti d'identita'.»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo
43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono
istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione
informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed
informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative
affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per
corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Modalita' di registrazione per i
professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori
contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b). - 1. Ai
fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui
all'art. 36, i professionisti indicati nell'art. 12 e i
soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera b),
istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di
strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano
tempestivamente e comunque entro trenta giorni
dall'accettazione dell'incarico professionale,
dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori
informazioni o dal termine della prestazione professionale,
i dati indicati dall'art. 36, comma 2 ferma l'ordinaria
validita' dei documenti d'identita'.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al
comma 1 possono istituire il registro della clientela a
fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati
identificativi del cliente. La documentazione, nonche' gli
ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo
relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela e' numerato
progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del
soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per
iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio
del numero delle pagine di cui e' composto il registro e
l'apposizione della firma delle suddette persone. Il
registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza
spazi bianchi e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrati con le modalita'
di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni
dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la
propria attivita' in piu' sedi, possono istituire per
ciascuna di esse un registro della clientela.
6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli
atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a
norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento
di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e
successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di
pagamento ai sensi dell'art. 35, comma 22, decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalita'
di registrazione dei dati e delle informazioni.
6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi
dell'art. 43 quali organismi di autoregolamentazione delle
professioni possono istituire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
della giustizia, sistemi di conservazione informatica di
atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed
informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi
relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi
indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione
del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini
professionali, adotta disposizioni applicative del presente
articolo.».