Art. 21. Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 38 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'articolo 36, comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei documenti d'identita'.»; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'articolo 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 38, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 38 (Modalita' di registrazione per i professionisti di cui all'art. 12 e per i revisori contabili di cui all'art. 13, comma 1, lettera b). - 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36, i professionisti indicati nell'art. 12 e i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2. 1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall'art. 36, comma 2 ferma l'ordinaria validita' dei documenti d'identita'. 2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonche' gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 3. Il registro della clientela e' numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 4. I dati e le informazioni registrati con le modalita' di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. 5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attivita' in piu' sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. 6. La custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio e la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'art. 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, costituiscono idonea modalita' di registrazione dei dati e delle informazioni. 6-bis. Gli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43 quali organismi di autoregolamentazione delle professioni possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinche' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.».