Art. 22.
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 39 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: «le lettere a), b), c), d)» e'
inserita la seguente: «, e-bis)»;
b) al comma 1, dopo le parole: «lettera d) e» sono inserite le
seguenti: «dalla lettera e-bis) alla».
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 39, del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 39 (Modalita' di registrazione per i soggetti
indicati nell'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d),
e-bis ed f). - 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di
registrazione di cui all'art. 36, i soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e
dalla lettera e-bis alla lettera f), utilizzano i sistemi
informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della
propria attivita' elaborandone mensilmente le informazioni
ivi contenute.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalita'
di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni
dalla relativa richiesta.
3. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, puo'
essere istituito l'archivio unico informatico ovvero
possono essere utilizzate le modalita' indicate nell'art.
38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, sentite le
associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del
presente articolo, nonche' del comma 3 dell'art. 24.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' stabilire modalita' di
registrazione differenti da quelle ivi previste, di
concerto con il Ministero dell'interno.».