Art. 23.
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche
mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono
soppresse e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La UIF
verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche
mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».
Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 40 (Dati aggregati). - 1. Gli intermediari
finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, dalla lettera a)
alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera
a), e le societa' di revisione indicate nell'art. 13, comma
1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile,
dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine
di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far
emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate
zone territoriali.
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere
e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e
trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui
al presente articolo anche mediante accesso diretto
all'archivio unico informatico.».