Art. 23.

Modifiche  all'articolo  40 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  l.  All'articolo  40,  comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«secondo  un  approccio  basato  sul  rischio»  e le parole: «, anche
mediante   accesso   diretto  all'archivio  unico  informatico»  sono
soppresse  e,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente periodo: «La UIF
verifica  il  rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche
mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».
 
          Note all'art. 23:
             -  Il  testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.   40  (Dati  aggregati).  -  1.  Gli  intermediari
          finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, dalla lettera a)
          alla  lettera  g),  lettere l), n) e o), e comma 2, lettera
          a), e le societa' di revisione indicate nell'art. 13, comma
          1,  lettera  a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile,
          dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine
          di  consentire  l'effettuazione  di  analisi  mirate  a far
          emergere   eventuali   fenomeni   di   riciclaggio   o   di
          finanziamento  del  terrorismo  nell'ambito  di determinate
          zone territoriali.
             2.  La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere
          e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e
          trasmessi.  La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui
          al   presente   articolo  anche  mediante  accesso  diretto
          all'archivio unico informatico.».