Art. 23. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «secondo un approccio basato sul rischio» e le parole: «, anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico» sono soppresse e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 40 (Dati aggregati). - 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le societa' di revisione indicate nell'art. 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.».