Art. 24.
Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 41 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla UIF con
proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera
e-bis).».
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 41 (Segnalazione di operazioni sospette). - 1. I
soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e
14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione
sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle
caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, in base agli elementi a disposizione dei
segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta
ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
1-bis. Il contenuto delle segnalazioni e' definito dalla
UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'art. 6, comma 6,
lettera e-bis).
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e
periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
a) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla
lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono
attivita' finanziaria di cui all'art. 11 e per i soggetti
indicati all'art. 13, comma 1, lettera a), ancorche'
contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con
provvedimento della Banca d'Italia;
b) per i professionisti di cui all'art. 12 e per i
revisori contabili indicati all'art. 13, comma 1, lettera
b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli
ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,
lettere e) e g), e per quelli indicati nell'art. 14 con
decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del
comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al
Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il
coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire l'operazione, appena il
soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli
elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si
astengono dal compiere l'operazione finche' non hanno
effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non
sia possibile tenuto conto della normale operativita', o
possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai
sensi e per gli effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del
segreto professionale o di eventuali restrizioni alla
comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale
o da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e, se poste in essere per le finalita' ivi
previste e in buona fede, non comportano responsabilita' di
alcun tipo.».