Art. 25.

Modifiche  all'articolo  45 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  45  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la
segnalazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  a  quelli, comunque
destinatari   degli  obblighi  ai  sensi  dell'articolo  10,  cui  la
segnalazione e' collegata»;
   b)  al  comma  3,  lettera  a), dopo le parole: «all'intermediario
finanziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  a  quelli,  comunque
destinatari   degli  obblighi  ai  sensi  dell'articolo  10,  cui  la
segnalazione e' collegata»;
   c)  al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le
seguenti:  «e  dei  soggetti  comunque  destinatari degli obblighi ai
sensi dell'articolo 10»;
   d)  al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le
seguenti:  «e  dei  soggetti  comunque  destinatari degli obblighi ai
sensi dell'articolo 10»;
   e)  al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le
seguenti:  «e  dei  soggetti  comunque  destinatari degli obblighi ai
sensi dell'articolo 10».
 
          Note all'art. 25:
             -  Il  testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  45  (Tutela  della riservatezza). - 1. I soggetti
          obbligati  alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano
          adeguate  misure  per  assicurare  la  massima riservatezza
          dell'identita'    delle    persone    che   effettuano   la
          segnalazione.  Gli  atti e i documenti in cui sono indicate
          le  generalita'  di  tali  persone  sono custoditi sotto la
          diretta  responsabilita'  del titolare dell'attivita' o del
          legale rappresentante o del loro delegato.
             2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2,
          adottano   adeguate   misure   per  assicurare  la  massima
          riservatezza    dell'identita'   dei   professionisti   che
          effettuano  la  segnalazione. Gli atti e i documenti in cui
          sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi
          sotto  la  diretta  responsabilita'  del presidente o di un
          soggetto da lui delegato.
             3.  La  UIF,  la  Guardia  di  finanza  e la DIA possono
          richiedere  ulteriori  informazioni  ai fini dell'analisi o
          dell'approfondimento  investigativo  della  segnalazione ai
          sensi  dell'art.  47  al  soggetto  che  ha  effettuato  la
          segnalazione   e   a  quelli,  comunque  destinatari  degli
          obblighi  ai  sensi  dell'art.  10,  cui la segnalazione e'
          collegata secondo le seguenti modalita':
              a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita'
          di  cui  agli  articoli  42  e  44,  le  informazioni  sono
          richieste   all'intermediario   finanziario   e  a  quelli,
          comunque  destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10,
          cui  la  segnalazione  e'  collegata  o  alla  societa'  di
          revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a);
              b)  nel  caso degli ordini professionali individuati ai
          sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste
          all'ordine competente;
              c)    nel    caso   di   segnalazione   effettuata   da
          professionista che non si avvale dell'ordine professionale,
          ovvero  dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma
          2,   lettera  e),  13,  comma  1,  lettera  b),  e  14,  le
          informazioni   sono   richieste  al  segnalante,  adottando
          adeguate  misure  al  fine di assicurare la riservatezza di
          cui al comma 5.
             4.  La  trasmissione  delle  segnalazioni  di operazioni
          sospette,   le   eventuali  richieste  di  approfondimenti,
          nonche'   gli   scambi   di  informazioni,  attinenti  alle
          operazioni  sospette  segnalate,  tra la UIF, la Guardia di
          finanza,  la  DIA,  le  autorita' di vigilanza e gli ordini
          professionali  avvengono  per via telematica, con modalita'
          idonee  a garantire la riferibilita' della trasmissione dei
          dati  ai  soli  soggetti  interessati, nonche' l'integrita'
          delle informazioni trasmesse.
             5.  La  UIF,  la  Guardia  di finanza e la DIA adottano,
          anche  sulla  base  di  protocolli  d'intesa  e  sentito il
          Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  adeguate  misure per
          assicurare   la  massima  riservatezza  dell'identita'  dei
          soggetti che effettuano le segnalazioni.
             6.  In  caso  di  denuncia  o di rapporto ai sensi degli
          articoli   331  e  347  del  codice  di  procedura  penale,
          l'identita'  delle  persone fisiche e dei soggetti comunque
          destinatari  degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno
          effettuato  le  segnalazioni, anche qualora sia conosciuta,
          non e' menzionata.
             7.  L'identita'  delle  persone  fisiche  e dei soggetti
          comunque  destinatari  degli obblighi ai sensi dell'art. 10
          puo'  essere  rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria,
          con  decreto  motivato,  lo  ritenga indispensabile ai fini
          dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
             8.  Fuori  dalle  ipotesi  di cui al comma 7, in caso di
          sequestro  di  atti  o  documenti si adottano le necessarie
          cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle
          persone  fisiche  e dei soggetti comunque destinatari degli
          obblighi  ai  sensi  dell'art.  10  che hanno effettuato le
          segnalazioni.».