Art. 25. Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»; b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «all'intermediario finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la segnalazione e' collegata»; c) al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»; d) al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10»; e) al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10».
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 45 (Tutela della riservatezza). - 1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato. 2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un soggetto da lui delegato. 3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e' collegata secondo le seguenti modalita': a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita' di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e' collegata o alla societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a); b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente; c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettera e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5. 4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalita' idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita' delle informazioni trasmesse. 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e' menzionata. 7. L'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le segnalazioni.».