Art. 25.
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 45 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «al soggetto che ha effettuato la
segnalazione» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque
destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la
segnalazione e' collegata»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «all'intermediario
finanziario» sono inserite le seguenti: «e a quelli, comunque
destinatari degli obblighi ai sensi dell'articolo 10, cui la
segnalazione e' collegata»;
c) al comma 6, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le
seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai
sensi dell'articolo 10»;
d) al comma 7, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le
seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai
sensi dell'articolo 10»;
e) al comma 8, dopo le parole: «persone fisiche» sono inserite le
seguenti: «e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai
sensi dell'articolo 10».
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 45 (Tutela della riservatezza). - 1. I soggetti
obbligati alla segnalazione ai sensi dell'art. 41 adottano
adeguate misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la
segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate
le generalita' di tali persone sono custoditi sotto la
diretta responsabilita' del titolare dell'attivita' o del
legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2,
adottano adeguate misure per assicurare la massima
riservatezza dell'identita' dei professionisti che
effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui
sono indicate le generalita' di tali persone sono custoditi
sotto la diretta responsabilita' del presidente o di un
soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono
richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o
dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai
sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la
segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli
obblighi ai sensi dell'art. 10, cui la segnalazione e'
collegata secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalita'
di cui agli articoli 42 e 44, le informazioni sono
richieste all'intermediario finanziario e a quelli,
comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10,
cui la segnalazione e' collegata o alla societa' di
revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai
sensi dell'art. 43, comma 2, le informazioni sono richieste
all'ordine competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da
professionista che non si avvale dell'ordine professionale,
ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma
2, lettera e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le
informazioni sono richieste al segnalante, adottando
adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di
cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni
sospette, le eventuali richieste di approfondimenti,
nonche' gli scambi di informazioni, attinenti alle
operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di
finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli ordini
professionali avvengono per via telematica, con modalita'
idonee a garantire la riferibilita' della trasmissione dei
dati ai soli soggetti interessati, nonche' l'integrita'
delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano,
anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per
assicurare la massima riservatezza dell'identita' dei
soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli
articoli 331 e 347 del codice di procedura penale,
l'identita' delle persone fisiche e dei soggetti comunque
destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno
effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta,
non e' menzionata.
7. L'identita' delle persone fisiche e dei soggetti
comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell'art. 10
puo' essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria,
con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di
sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie
cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' delle
persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli
obblighi ai sensi dell'art. 10 che hanno effettuato le
segnalazioni.».