Art. 26.
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 46 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla direttiva»;
b) al comma 6 le parole: «a condizione che siano situati in un
Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «anche se situati
in Stati extracomunitari a condizione che applichino misure
equivalenti a quelle previste dalla direttiva».
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 46 (Divieto di comunicazione). - 1. E' fatto
divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui
all'art. 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di
dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai
casi previsti dal presente decreto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non comprende la
comunicazione effettuata ai fini di accertamento
investigativo, ne' la comunicazione rilasciata alle
autorita' di vigilanza di settore nel corso delle verifiche
previste dall'art. 53 e negli altri casi di comunicazione
previsti dalla legge.
3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono
comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta
segnalazione di operazione sospetta o che e' in corso o
puo' essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo.
4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la
comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti
al medesimo gruppo, anche se situati in Paesi terzi, a
condizione che applichino misure equivalenti a quelle
previste dalla direttiva.
5. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la
comunicazione tra i soggetti di cui all'art. 12, comma 1,
lettere a), b) e c), che svolgono la propria prestazione
professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti
o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a
condizione che applichino misure equivalenti a quelle
previste dal presente decreto.
6. In casi relativi allo stesso cliente o alle stesse
operazioni che coinvolgano due o piu' intermediari
finanziari ovvero due o piu' soggetti di cui all'art. 12,
comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1
non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i
soggetti in questione, anche se situati in Stati
extracomunitari a condizione che applichino misure
equivalenti a quelle previste dalla direttiva, fermo
restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del
Codice in materia di protezione dei dati personali. Le
informazioni scambiate possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo.
7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'art. 12,
comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal
porre in atto un'attivita' illegale non concretizza la
comunicazione vietata dal comma precedente.
8. Quando la Commissione europea adotta una decisione a
norma dell'art. 40, paragrafo 4, della direttiva, e'
vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.».