Art. 26.

Modifiche  all'articolo  46 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  46  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma 4, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla direttiva»;
   b)  al  comma  6  le parole: «a condizione che siano situati in un
Paese  terzo  che  impone  obblighi equivalenti a quelli previsti dal
presente  decreto»  sono sostituite dalle seguenti: «anche se situati
in   Stati   extracomunitari   a  condizione  che  applichino  misure
equivalenti a quelle previste dalla direttiva».
 
          Note all'art. 26:
             -  Il  testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  46  (Divieto  di  comunicazione).  -  1. E' fatto
          divieto   ai  soggetti  tenuti  alle  segnalazioni  di  cui
          all'art.  41  e  a chiunque ne sia comunque a conoscenza di
          dare  comunicazione  dell'avvenuta  segnalazione  fuori dai
          casi previsti dal presente decreto.
             2.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  non comprende la
          comunicazione    effettuata   ai   fini   di   accertamento
          investigativo,   ne'   la   comunicazione  rilasciata  alle
          autorita' di vigilanza di settore nel corso delle verifiche
          previste  dall'art.  53 e negli altri casi di comunicazione
          previsti dalla legge.
             3.  I  soggetti  obbligati alla segnalazione non possono
          comunicare  al  soggetto  interessato  o a terzi l'avvenuta
          segnalazione  di  operazione  sospetta  o che e' in corso o
          puo'  essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o
          di finanziamento del terrorismo.
             4.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  non impedisce la
          comunicazione  tra gli intermediari finanziari appartenenti
          al  medesimo  gruppo,  anche  se  situati in Paesi terzi, a
          condizione  che  applichino  misure  equivalenti  a  quelle
          previste dalla direttiva.
             5.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  non impedisce la
          comunicazione  tra  i soggetti di cui all'art. 12, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), che svolgono la propria prestazione
          professionale in forma associata, in qualita' di dipendenti
          o  collaboratori,  anche  se  situati  in  Paesi  terzi,  a
          condizione  che  applichino  misure  equivalenti  a  quelle
          previste dal presente decreto.
             6.  In  casi  relativi allo stesso cliente o alle stesse
          operazioni   che   coinvolgano   due  o  piu'  intermediari
          finanziari  ovvero  due o piu' soggetti di cui all'art. 12,
          comma  1, lettere a), b) e c), il divieto di cui al comma 1
          non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i
          soggetti   in   questione,   anche   se  situati  in  Stati
          extracomunitari   a   condizione   che   applichino  misure
          equivalenti   a  quelle  previste  dalla  direttiva,  fermo
          restando  quanto  stabilito  dagli articoli 42, 43 e 44 del
          Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali. Le
          informazioni    scambiate    possono    essere   utilizzate
          esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del
          finanziamento del terrorismo.
             7.  Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'art. 12,
          comma  1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal
          porre  in  atto  un'attivita'  illegale  non concretizza la
          comunicazione vietata dal comma precedente.
             8.  Quando la Commissione europea adotta una decisione a
          norma  dell'art.  40,  paragrafo  4,  della  direttiva,  e'
          vietata la comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.».