Art. 27.

Modifiche  all'articolo  47 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  47,  comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«La  UIF,  in  relazione  alle segnalazioni ricevute» sono sostituite
dalle   seguenti:   «La   UIF,   sentito  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria,  definisce  i  criteri per l'approfondimento finanziario
delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  ed espleta le seguenti
attivita'».
 
          Note all'art. 27:
             -  Il  testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
          21  novembe  2007,  n.  231,  come  modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art. 47 (Analisi della segnalazione). - La UIF, sentito
          il  Comitato  di sicurezza finanziaria, definisce i criteri
          per  l'approfondimento  finanziario  delle  segnalazioni di
          operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita:
              a)  effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e
          degli    studi    compiuti   nonche'   tramite   ispezioni,
          approfondimenti   sotto   il   profilo   finanziario  delle
          segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non
          segnalate  di  cui  viene a conoscenza sulla base di dati e
          informazioni  contenuti in archivi propri ovvero sulla base
          delle  informazioni  comunicate dagli organi delle indagini
          ai   sensi  dell'art.  9,  comma  10,  dalle  autorita'  di
          vigilanza  di  settore,  dagli ordini professionali e dalle
          UIF estere;
              b)   effettua,   sulla  base  di  protocolli  d'intesa,
          approfondimenti   che   coinvolgono   le  competenze  delle
          autorita'  di vigilanza di settore in collaborazione con le
          medesime   le  quali  integrano  le  informazioni  con  gli
          ulteriori   elementi   desumibili  dagli  archivi  in  loro
          possesso;
              c)  archivia  le  segnalazioni  che  ritiene infondate,
          mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che
          consentano  la  consultazione  agli organi investigativi di
          cui all'art. 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa;
              d)  fuori  dei  casi  previsti  dalla lettera c), fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di
          procedura  penale,  trasmette,  senza  indugio, anche sulla
          base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai
          sensi  del  presente  comma  e  corredate  da una relazione
          tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni
          sospette  di  riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
          alla  DIA  e  al Nucleo speciale di polizia valutaria della
          Guardia   di  finanza,  che  ne  informano  il  Procuratore
          nazionale   antimafia,   qualora   siano   attinenti   alla
          criminalita' organizzata.».