Art. 27.
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute» sono sostituite
dalle seguenti: «La UIF, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario
delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti
attivita'».
Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
21 novembe 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 47 (Analisi della segnalazione). - La UIF, sentito
il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri
per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di
operazioni sospette ed espleta le seguenti attivita:
a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e
degli studi compiuti nonche' tramite ispezioni,
approfondimenti sotto il profilo finanziario delle
segnalazioni ricevute nonche' delle operazioni sospette non
segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e
informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base
delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini
ai sensi dell'art. 9, comma 10, dalle autorita' di
vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle
UIF estere;
b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa,
approfondimenti che coinvolgono le competenze delle
autorita' di vigilanza di settore in collaborazione con le
medesime le quali integrano le informazioni con gli
ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro
possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate,
mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che
consentano la consultazione agli organi investigativi di
cui all'art. 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa;
d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla
base di protocolli d'intesa, le segnalazioni, completate ai
sensi del presente comma e corredate da una relazione
tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni
sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore
nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla
criminalita' organizzata.».