Art. 28.
Modiche all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo, alla fine le
parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
Note all'art. 28:
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 48 (Flusso di ritorno delle informazioni). - 1.
L'avvenuta archiviazione della segnalazione e' comunicata
dalla UIF al segnalante direttamente, ovvero tramite gli
ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2.
2. Gli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3,
informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette
non aventi ulteriore corso investigativo.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono,
nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3,
lettera b), al Comitato di sicurezza finanziaria
informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati
nell'anno solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di
prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito
per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e
aree territoriali.
4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto
agli stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi
di cui all'art. 46, commi 1 e 3.».