Art. 28.

Modiche  all'articolo 48 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
                                 231
  1.  All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo, alla fine le
parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
 
          Note all'art. 28:
             -  Il  testo dell'art. 48 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  48  (Flusso  di ritorno delle informazioni). - 1.
          L'avvenuta  archiviazione  della segnalazione e' comunicata
          dalla  UIF  al  segnalante direttamente, ovvero tramite gli
          ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2.
             2.  Gli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3,
          informano  la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette
          non aventi ulteriore corso investigativo.
             3.  La  UIF,  la Guardia di finanza e la DIA forniscono,
          nell'ambito della comunicazione di cui all'art. 5, comma 3,
          lettera   b),   al   Comitato   di   sicurezza  finanziaria
          informazioni   sulle   tipologie  e  i  fenomeni  osservati
          nell'anno  solare precedente, nell'ambito dell'attivita' di
          prevenzione   del   riciclaggio   o  di  finanziamento  del
          terrorismo, nonche' sull'esito delle segnalazioni ripartito
          per  categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e
          aree territoriali.
             4. Il flusso di ritorno delle informazioni e' sottoposto
          agli  stessi divieti di comunicazione ai clienti o ai terzi
          di cui all'art. 46, commi 1 e 3.».