Art. 29.
Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 49 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell'operazione, anche frazionata,»
sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di trasferimento,» e dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: «Il trasferimento e' vietato
anche quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia
che appaiono artificiosamente frazionati.»;
b) al comma 14, dopo le parole: «del cessionario» sono inserite le
seguenti: «, l'accettazione di questi».
Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 49 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
superiore a 12.500 euro. Il trasferimento e' vietato anche
quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alle
soglie che appaiono artificiosamente frazionati. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati
dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della
clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari
o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del
nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono
emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale
del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 12.500 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario
o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la
clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il ritiro
della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni
di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste
Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale
dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di
assegni bancari o postali in forma libera ovvero che
abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'art. 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 12.500
euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
trenta giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e
la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera
g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura
civile.
18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il
tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei
fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si
avvalgono di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all'art. 25,
comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari
o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
effettuato per il tramite di esercenti attivita' di
prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina
l'operazione consegna all'intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruita'
dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.».