Art. 3.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 6 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni
parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Entro il 30 maggio di ogni anno il Direttore della UIF
trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta,
unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi
finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;
c) al comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana
istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle
segnalazioni di cui all'articolo 41.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto, cosi'
recita:
«Art. 6 (Unita' di informazione finanziaria). - 1.
Presso la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di
informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
2. La UIF esercita le proprie funzioni in piena
autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione
e il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza
delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce
alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare
l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il direttore della UIF, al quale compete in autonomia
la responsabilita' della gestione, e' nominato con
provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su
proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
sola volta.
4. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF e'
costituito un Comitato di esperti del quale fanno parte il
direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di
genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e
restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a
rimborso spese. Il Comitato e' convocato dal direttore
della UIF con cadenza almeno semestrale. Esso cura la
redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte
integrante della documentazione trasmessa ai sensi del
comma 5.
5. Entro il 30 maggio di ogni anno il direttore della
UIF trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze,
per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto
sull'attivita' svolta, unitamente a una relazione della
Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
attribuite alla UIF.
6. La UIF svolge le seguenti attivita':
a) analizza i flussi finanziari al fine di individuare
e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di
finanziamento del terrorismo;
b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui
all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
c) acquisisce ulteriori dati e informazioni,
finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni
di operazioni sospette di cui all'art. 41;
d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui
all'art. 40;
e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti
e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui
all'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248;
e-bis) in materia di segnalazione di operazioni
sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di cui all'art. 41.
7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie attivita':
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta' economiche territoriali;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi
di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,
della DIA e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di
cinque giorni lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi
il corso delle indagini; operazioni sospette di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata
notizia a tali organi.
7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art.
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».