Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
                                 231
  1.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  4,  quarto  periodo,  le  parole: «alle Commissioni
parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»;
   b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Entro  il  30  maggio  di  ogni  anno  il  Direttore della UIF
trasmette   al   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo  inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta,
unitamente  a  una  relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi
finanziari e alle risorse attribuite alla UIF.»;
   c) al comma 6, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
   «e-bis)  in  materia di segnalazione di operazioni sospette, emana
istruzioni  da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle
segnalazioni di cui all'articolo 41.».
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 21
          novembre  2007,  n. 231, come modificato dal decreto, cosi'
          recita:
             «Art.  6  (Unita'  di  informazione  finanziaria).  - 1.
          Presso   la   Banca   d'Italia  e'  istituita  l'Unita'  di
          informazione finanziaria per l'Italia (UIF).
             2.   La  UIF  esercita  le  proprie  funzioni  in  piena
          autonomia e indipendenza. In attuazione di tali principi la
          Banca  d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione
          e  il funzionamento della UIF, ivi compresa la riservatezza
          delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce
          alla  UIF  mezzi  finanziari e risorse idonei ad assicurare
          l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
             3. Il direttore della UIF, al quale compete in autonomia
          la   responsabilita'   della   gestione,  e'  nominato  con
          provvedimento  del  direttorio  della  Banca  d'Italia,  su
          proposta del Governatore della medesima Banca d'Italia, tra
          persone  dotate  di  adeguati  requisiti  di  onorabilita',
          professionalita'  e  conoscenza del sistema finanziario. Il
          mandato  ha  la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
          sola volta.
             4.  Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla
          legge  e  dagli  obblighi  internazionali, presso la UIF e'
          costituito  un Comitato di esperti del quale fanno parte il
          direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di
          onorabilita' e professionalita'. I membri del Comitato sono
          nominati,  nel  rispetto  del  principio dell'equilibrio di
          genere,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Governatore  della Banca d'Italia, e
          restano  in  carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
          partecipazione  al Comitato non da' luogo a compensi, ne' a
          rimborso  spese.  Il  Comitato  e'  convocato dal direttore
          della  UIF  con  cadenza  almeno  semestrale.  Esso cura la
          redazione di un parere sull'azione dell'UIF che forma parte
          integrante  della  documentazione  trasmessa  ai  sensi del
          comma 5.
             5.  Entro  il  30 maggio di ogni anno il direttore della
          UIF  trasmette  al  Ministro dell'economia e delle finanze,
          per  il  successivo  inoltro  al  Parlamento,  un  rapporto
          sull'attivita'  svolta,  unitamente  a  una relazione della
          Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse
          attribuite alla UIF.
             6. La UIF svolge le seguenti attivita':
              a)  analizza i flussi finanziari al fine di individuare
          e   prevenire  fenomeni  di  riciclaggio  di  denaro  o  di
          finanziamento del terrorismo;
              b) riceve le segnalazioni di operazioni sospette di cui
          all'art. 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
              c)    acquisisce   ulteriori   dati   e   informazioni,
          finalizzati   allo   svolgimento   delle  proprie  funzioni
          istituzionali,  presso  i soggetti tenuti alle segnalazioni
          di operazioni sospette di cui all'art. 41;
              d)  riceve  le  comunicazioni dei dati aggregati di cui
          all'art. 40;
              e) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti
          e  dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30
          dicembre  1991,  n.  413, e nell'anagrafe tributaria di cui
          all'art.  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248;
              e-bis)   in   materia  di  segnalazione  di  operazioni
          sospette,  emana  istruzioni  da pubblicarsi nella Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica   italiana  sui  dati  e  le
          informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
          di cui all'art. 41.
             7. La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello
          svolgimento delle proprie attivita':
              a)   svolge   analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili  a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del
          terrorismo,  su  specifici settori dell'economia ritenuti a
          rischio,  su  categorie  di  strumenti  di  pagamento  e su
          specifiche realta' economiche territoriali;
              b)  elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi
          di  comportamenti anomali sul piano economico e finanziario
          riferibili  a  possibili  attivita'  di  riciclaggio  o  di
          finanziamento del terrorismo;
              c)  puo'  sospendere,  anche  su  richiesta  del Nucleo
          speciale  di  polizia  valutaria  della Guardia di finanza,
          della  DIA  e dell'autorita' giudiziaria, per un massimo di
          cinque  giorni  lavorativi, sempre che cio' non pregiudichi
          il corso delle indagini; operazioni sospette di riciclaggio
          o   di  finanziamento  del  terrorismo,  dandone  immediata
          notizia a tali organi.
             7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l'art.
          24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».