Art. 30.
Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
l. All'articolo 52 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto vigilano»
sono inserite le seguenti: «, ciascuno nell'ambito delle proprie
attribuzioni e competenze,»;
b) al comma 2, lettera d), la parola: «UIF» e' sostituita dalle
seguenti: «autorita' di vigilanza di settore.».
Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 52 (Organi di controllo). - 1. Fermo restando
quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il
collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza, il
comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti
incaricati del controllo di gestione comunque denominati
presso i soggetti destinatari del presente decreto
vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e
competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorita' di
vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una violazione delle disposizioni
emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare
dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo
delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art.
41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero
dell'economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e
14 e all'art. 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorita' di
vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni
contenute nell'art. 36 di cui hanno notizia.».