Art. 30.

Modifiche  all'articolo  52 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  l.  All'articolo  52  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  1,  dopo le parole: «del presente decreto vigilano»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  ciascuno nell'ambito delle proprie
attribuzioni e competenze,»;
   b)  al  comma  2, lettera d), la parola: «UIF» e' sostituita dalle
seguenti: «autorita' di vigilanza di settore.».
 
          Note all'art. 30:
             -  Il  testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  52  (Organi  di  controllo).  - 1. Fermo restando
          quanto  disposto  dal codice civile e da leggi speciali, il
          collegio   sindacale,  il  Consiglio  di  sorveglianza,  il
          comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza
          di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),  del decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  e tutti i soggetti
          incaricati  del  controllo  di gestione comunque denominati
          presso   i   soggetti   destinatari  del  presente  decreto
          vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e
          competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute.
             2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
              a)   comunicano,   senza  ritardo,  alle  autorita'  di
          vigilanza  di  settore  tutti  gli  atti  o  i fatti di cui
          vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che
          possano   costituire   una  violazione  delle  disposizioni
          emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2;
              b)    comunicano,    senza    ritardo,    al   titolare
          dell'attivita'  o  al  legale  rappresentante  o  a  un suo
          delegato,  le  infrazioni alle disposizioni di cui all'art.
          41 di cui hanno notizia;
              c)   comunicano,  entro  trenta  giorni,  al  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze   le   infrazioni  alle
          disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e
          14 e all'art. 50 di cui hanno notizia;
              d)  comunicano,  entro trenta giorni, alla autorita' di
          vigilanza   di  settore  le  infrazioni  alle  disposizioni
          contenute nell'art. 36 di cui hanno notizia.».