Art. 31.
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 53 del decreto legislativo sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «professionisti di cui all'articolo
12, comma 1, lettera b) e d),» sono inserite le seguenti: «dei
revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)»;
b) al comma 3, dopo le parole: «ivi prevista» sono inserite le
seguenti: «sui professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1,
lettere a) e c),».
Note all'art. 31:
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 53 (Controlli). - 1. Le autorita' di vigilanza di
settore nell'ambito delle rispettive competenze verificano
l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e
il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e
dalle relative disposizioni di attuazione da parte dei
soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d), e lettera f), degli intermediari
finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, degli altri
soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati all'art.
11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione
di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). I controlli nei
confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese
con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
2. I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di
attuazione da parte dei soggetti elencati nell'art. 10,
comma 2, lettere e) e g), degli intermediari di cui
all'art. 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettere
c) e d), dei professionisti di cui all'art. 12, comma 1,
lettere b) e d), dei revisori contabili di cui all'art. 13,
comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'art.
14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
3. Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1,
svolgono l'attivita' ivi prevista sui professionisti
indicati nell'art. 12, comma 1, lettera a) e c), fermo
restando il potere di eseguire controlli da parte del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
4. La UIF verifica il rispetto delle disposizioni in
tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del
finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni
di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di
operazione sospetta. A tal fine puo' chiedere la
collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
5. Le autorita' di vigilanza, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza possono
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la
trasmissione di documenti, atti, nonche' di ogni altra
informazione utile. A fini di economia dell'azione
amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza programmano le rispettive attivita' di controllo e
concordano le modalita' per l'effettuazione degli
accertamenti.».