Art. 31.

Modifiche  all'articolo  53 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  53  del  decreto  legislativo  sono  apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «professionisti di cui all'articolo
12,  comma  1,  lettera  b)  e  d),»  sono inserite le seguenti: «dei
revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)»;
   b)  al  comma  3,  dopo le parole: «ivi prevista» sono inserite le
seguenti:  «sui  professionisti  indicati  nell'articolo 12, comma 1,
lettere a) e c),».
 
          Note all'art. 31:
             -  Il  testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
            «Art.  53  (Controlli). - 1. Le autorita' di vigilanza di
          settore  nell'ambito delle rispettive competenze verificano
          l'adeguatezza  degli  assetti organizzativi e procedurali e
          il  rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e
          dalle  relative  disposizioni  di  attuazione  da parte dei
          soggetti  indicati  nell'art. 10, comma 2, dalla lettera a)
          alla   lettera   d),   e  lettera  f),  degli  intermediari
          finanziari  indicati  nell'art.  11,  comma  1, degli altri
          soggetti  esercenti attivita' finanziaria indicati all'art.
          11, comma 3, lettere a) e b), e delle societa' di revisione
          di  cui  all'art.  13, comma 1, lettera a). I controlli nei
          confronti degli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
          comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese
          con  l'Autorita'  di  vigilanza  di  riferimento, anche dal
          Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia di
          finanza.
             2.  I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal
          presente   decreto   e   dalle   relative  disposizioni  di
          attuazione  da  parte  dei  soggetti elencati nell'art. 10,
          comma  2,  lettere  e)  e  g),  degli  intermediari  di cui
          all'art.  11,  comma  2,  degli  altri  soggetti  esercenti
          attivita'  finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettere
          c)  e  d),  dei professionisti di cui all'art. 12, comma 1,
          lettere b) e d), dei revisori contabili di cui all'art. 13,
          comma  1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'art.
          14 sono effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria
          della Guardia di finanza.
             3.  Gli ordini professionali di cui all'art. 8, comma 1,
          svolgono   l'attivita'   ivi  prevista  sui  professionisti
          indicati  nell'art.  12,  comma  1,  lettera a) e c), fermo
          restando  il  potere  di  eseguire  controlli  da parte del
          Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia di
          finanza.
             4.  La  UIF  verifica  il rispetto delle disposizioni in
          tema  di  prevenzione  e  contrasto  del  riciclaggio o del
          finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni
          di  operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di
          operazione   sospetta.   A   tal   fine  puo'  chiedere  la
          collaborazione  del  Nucleo  speciale  di polizia valutaria
          della Guardia di finanza.
             5.  Le  autorita'  di  vigilanza,  il Nucleo speciale di
          polizia   valutaria   della   Guardia  di  finanza  possono
          effettuare   ispezioni   e  richiedere  l'esibizione  o  la
          trasmissione  di  documenti,  atti,  nonche'  di ogni altra
          informazione   utile.   A   fini  di  economia  dell'azione
          amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli
          intermediari  vigilati,  le  autorita'  di  vigilanza  e il
          Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia di
          finanza  programmano le rispettive attivita' di controllo e
          concordano   le   modalita'   per   l'effettuazione   degli
          accertamenti.».