Art. 32. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Le modalita' attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».
Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 54 (Formazione del personale). - 1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le modalita' attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali. 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attivita' potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.».