Art. 32.

Modifiche  all'articolo  54 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, e' aggiunto,
alla  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  modalita'  attuative  delle
suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».
 
          Note all'art. 32:
             -  Il  testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  54 (Formazione del personale). - 1. I destinatari
          degli  obblighi  e gli ordini professionali adottano misure
          di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al
          fine  della  corretta  applicazione  delle disposizioni del
          presente  decreto.  Le  modalita'  attuative delle suddette
          misure sono individuate dagli ordini professionali.
             2.  Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di
          formazione     finalizzati    a    riconoscere    attivita'
          potenzialmente  connesse  al riciclaggio o al finanziamento
          del terrorismo.
             3.  Le  autorita'  competenti, in particolare la UIF, la
          Guardia   di  finanza  e  la  DIA,  forniscono  indicazioni
          aggiornate  circa  le  prassi seguite dai riciclatori e dai
          finanziatori del terrorismo.».