Art. 32.
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo, e' aggiunto,
alla fine, il seguente periodo: «Le modalita' attuative delle
suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.».
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 54 (Formazione del personale). - 1. I destinatari
degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure
di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al
fine della corretta applicazione delle disposizioni del
presente decreto. Le modalita' attuative delle suddette
misure sono individuate dagli ordini professionali.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di
formazione finalizzati a riconoscere attivita'
potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento
del terrorismo.
3. Le autorita' competenti, in particolare la UIF, la
Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai
finanziatori del terrorismo.».