Art. 33.
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».
Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di
controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle
disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli
7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000
euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma
2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari
finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b)
e c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria
di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle societa'
di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti
indicati dall'art. 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c)
e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi
elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal
presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,
all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1
provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.
4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione
della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal
Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata
dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 195 del TUF.».