Art. 33. Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».
Note all'art. 33: - Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). 2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'art. 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB. 4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 195 del TUF.».