Art. 33.

Modifiche  all'articolo  56 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  56,  comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«61, comma 1» sono sostituite dalla seguente «61».
 
          Note all'art. 33:
             -  Il  testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  56  (Organizzazione amministrativa e procedure di
          controllo  interno).  -  1.  Nei casi di inosservanza delle
          disposizioni  richiamate o adottate ai sensi degli articoli
          7,  comma  2,  37,  commi  7  e  8,  54 e 61, si applica la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000
          euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma
          2,  dalla  lettera  a)  alla lettera d), degli intermediari
          finanziari  di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b)
          e  c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria
          di  cui  all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle societa'
          di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
             2.  L'autorita'  di  vigilanza  di  settore dei soggetti
          indicati dall'art. 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c)
          e  d),  attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi
          elenchi  per  gravi  violazioni  degli obblighi imposti dal
          presente decreto.
             3.   Salvo   quanto   previsto   dai   commi   4   e  5,
          all'irrogazione   della   sanzione  prevista  dal  comma  1
          provvede   la  Banca  d'Italia;  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB.
             4.  Per  gli intermediari finanziari di cui all'art. 11,
          comma  1,  lettera  g),  e  gli  altri  soggetti  esercenti
          attivita'  finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera
          b),  la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione
          della  sanzione  di  cui  al comma 1 e' quella prevista dal
          Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
             5.  Nei  confronti  delle  societa'  di revisione di cui
          all'art.  13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata
          dalla  CONSOB;  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni dell'art. 195 del TUF.».