Art. 34.

Modifiche  all'articolo  57 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  57  del  decreto  legislativo, dopo il comma 1 e'
inserto il seguente:
  «1-bis).  La  violazione della prescrizione di cui all'articolo 28,
comma  6,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 200.000 euro.».
 
          Note all'art. 34:
             -  Il  testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  57 (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo
          II,  Capi  II  e  III). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione
          di  cui  all'art. 6, comma 7, lettera c), e' punito con una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
             1-bis)  La violazione della prescrizione di cui all'art.
          28,   comma   6,  e'  punita  con  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.
             2.  L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico
          di   cui   all'art.   37   e'   punita   con  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  50.000  a 500.000 euro. Nei
          casi   piu'   gravi,  tenuto  conto  della  gravita'  della
          violazione  desunta  dalle circostanze della stessa e dalla
          sua  durata  nel tempo, con il provvedimento di irrogazione
          della  sanzione  e' ordinata al sanzionato la pubblicazione
          per  estratto  del  decreto  sanzionatorio  su  almeno  due
          quotidiani  a  diffusione nazionale di cui uno economico, a
          cura e spese del sanzionato.
             3.  L'omessa istituzione del registro della clientela di
          cui  all'art. 38 ovvero la mancata adozione delle modalita'
          di  registrazione  di  cui  all'art.  39  e' punita con una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
             4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omessa
          segnalazione  di  operazioni  sospette  e'  punita  con una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria dall'1 per cento al 40
          per  cento  dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei
          casi   piu'   gravi,  tenuto  conto  della  gravita'  della
          violazione   desunta   dalle  circostanze  della  stessa  e
          dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
          provvedimento  di irrogazione della sanzione e' ordinata la
          pubblicazione  per  estratto  del  decreto sanzionatorio su
          almeno  due  quotidiani  a  diffusione nazionale di cui uno
          economico, a cura e spese del sanzionato.
             5.   Le   violazioni   degli  obblighi  informativi  nei
          confronti   della   UIF   sono   punite  con  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».