Art. 34.
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 57 del decreto legislativo, dopo il comma 1 e'
inserto il seguente:
«1-bis). La violazione della prescrizione di cui all'articolo 28,
comma 6, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 200.000 euro.».
Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 57 (Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo
II, Capi II e III). - 1. Salvo che il fatto costituisca
reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione
di cui all'art. 6, comma 7, lettera c), e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
1-bis) La violazione della prescrizione di cui all'art.
28, comma 6, e' punita con sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 20.000 euro.
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico
di cui all'art. 37 e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei
casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della
violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla
sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione
della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione
per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a
cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di
cui all'art. 38 ovvero la mancata adozione delle modalita'
di registrazione di cui all'art. 39 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa
segnalazione di operazioni sospette e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei
casi piu' gravi, tenuto conto della gravita' della
violazione desunta dalle circostanze della stessa e
dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la
pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su
almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno
economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei
confronti della UIF sono punite con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».