Art. 35. Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. All'articolo 66 del decreto legislativo, dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attivita' di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1 marzo 2010.» .
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: - Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato del presente decreto, cosi' recita: «Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all'art. 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera p). 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'art. 49. 8. All'art. 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) antiriciclaggio». 9. L'intermediario finanziario di cui all'art. 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'art. 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalita' e i termini ivi previsti. 9-bis) Gli operatori che esercitano in sede fissa le attivita' di gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.».