Art. 35.
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231
1. All'articolo 66 del decreto legislativo, dopo il comma 9 e'
aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attivita' di
gioco pubblico riservato allo Stato sono tenuti al rispetto degli
obblighi previsti dal presente decreto a partire dalla data del 1
marzo 2010.» .
Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato del presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in quanto
compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38,
comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui
agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via
telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera
r), e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' individuare
ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere
utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati
all'art. 1, comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti
per l'utilizzo degli stessi.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
individua ulteriori persone fisiche ai fini della
definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera p).
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con
proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti
dall'art. 49.
8. All'art. 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) antiriciclaggio».
9. L'intermediario finanziario di cui all'art. 11, comma
1, lettera o), adempie a quanto previsto dall'art. 37 a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e
secondo le modalita' e i termini ivi previsti.
9-bis) Gli operatori che esercitano in sede fissa le
attivita' di gioco pubblico riservato allo Stato sono
tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente
decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.».