Art. 35.

Modifiche  all'articolo  66 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
                               n. 231
  1.  All'articolo  66  del  decreto  legislativo, dopo il comma 9 e'
aggiunto, in fine, il seguente:
  «9-bis). Gli operatori che esercitano in sede fissa le attivita' di
gioco  pubblico  riservato  allo  Stato sono tenuti al rispetto degli
obblighi  previsti  dal  presente  decreto a partire dalla data del 1
marzo 2010.» .
 
          Note all'art. 35:
             -  Il  testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             -  Il  testo  dell'art.  66  del  decreto legislativo 21
          novembre   2007,  n.  231,  come  modificato  del  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  66  (Disposizioni  transitorie e finali). - 1. Le
          disposizioni  emanate  in  attuazione  di  norme abrogate o
          sostituite   continuano   a  essere  applicate,  in  quanto
          compatibili,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore dei
          provvedimenti attuativi del presente decreto.
             2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38,
          comma  7,  e  39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
             3.  La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui
          agli  articoli  45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via
          telematica  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto.
             4.  La  definizione  di cui all'art. 1, comma 2, lettera
          r),  e' modificata con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e
          le innovazioni nella pubblica amministrazione.
             5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
          decreto,  d'intesa  con la Banca d'Italia, puo' individuare
          ulteriori  mezzi  di  pagamento  ritenuti  idonei  a essere
          utilizzati  a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati
          all'art.  1,  comma 2, lettera i), nonche' stabilire limiti
          per l'utilizzo degli stessi.
             6. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
          decreto,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza finanziaria,
          individua   ulteriori   persone   fisiche   ai  fini  della
          definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera p).
             7.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze puo' con
          proprio  decreto  modificare  i limiti di importo stabiliti
          dall'art. 49.
             8.  All'art.  22-bis,  comma  2, della legge 24 novembre
          1981,  n.  689, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
          «g-bis) antiriciclaggio».
             9. L'intermediario finanziario di cui all'art. 11, comma
          1,  lettera  o),  adempie  a quanto previsto dall'art. 37 a
          decorrere   dalla   data   di   entrata   in  vigore  delle
          disposizioni  di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e
          secondo le modalita' e i termini ivi previsti.
             9-bis)  Gli  operatori  che  esercitano in sede fissa le
          attivita'  di  gioco  pubblico  riservato  allo  Stato sono
          tenuti  al  rispetto  degli  obblighi previsti dal presente
          decreto a partire dalla data del 1° marzo 2010.».