Art. 4.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
                                 231
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito
dal seguente:
  «6.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  le amministrazioni
interessate,  e  gli  ordini professionali nell'ambito dell'esercizio
delle  loro  funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di
violazione  delle  disposizioni  del  presente decreto che potrebbero
essere   correlate  a  riciclaggio  o  finanziamento  del  terrorismo
rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2,
11, 12, 13 e 14.».
 
          Note all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21
          novembre   2007,  n.  231,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  9  (Scambio  di informazioni e collaborazione tra
          Autorita'  e  Forze di polizia). - 1. Tutte le informazioni
          in  possesso  della  UIF,  delle  autorita' di vigilanza di
          settore,  delle  amministrazioni  interessate, degli ordini
          professionali  e  degli  altri  organi  di  cui all'art. 8,
          relative  all'attuazione del presente decreto, sono coperte
          dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti della pubblica
          amministrazione.  Sono  fatti salvi i casi di comunicazione
          espressamente   previsti  dalla  legislazione  vigente.  Il
          segreto  non  puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
          quando  le  informazioni  richieste siano necessarie per le
          indagini  o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
          penalmente.
             2.  In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio, le
          autorita'  di  vigilanza  di settore collaborano tra loro e
          con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine
          di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
             3.  In  deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF
          puo'  scambiare  informazioni  e  collaborare  con analoghe
          autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime
          finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto
          riguarda  la  riservatezza  delle  informazioni,  e, a tale
          fine,  puo'  stipulare protocolli d'intesa. In particolare,
          la  UIF  puo'  scambiare  dati  e  notizie  in  materia  di
          operazioni  sospette con analoghe autorita' di altri Stati,
          utilizzando  a  tal  fine anche le informazioni in possesso
          della  DIA e del Nucleo speciale di Polizia valutaria della
          Guardia  di  finanza, specificamente richieste. Al di fuori
          dei  casi  di cui al presente comma, restano applicabili le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 9 e 12 della legge 1°
          aprile   1981,  n.  121.  Le  informazioni  ricevute  dalle
          autorita'  estere  possono  essere trasmesse dalla UIF alle
          autorita'  italiane  competenti,  salvo  esplicito  diniego
          dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni.
             4.  Fermo  restando quanto stabilito al comma 3, al fine
          di    facilitare    le    attivita'    comunque    connesse
          all'approfondimento  investigativo  delle  segnalazioni  di
          operazioni  sospette,  la  UIF  stipula  con  la Guardia di
          finanza  e  la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le
          condizioni  e  le procedure con cui queste scambiano, anche
          direttamente,  dati ed informazioni di Polizia con omologhi
          organismi   esteri   ed  internazionali,  a  condizioni  di
          reciprocita'   ed   in   deroga   all'obbligo  del  segreto
          d'ufficio.
             5.   Le   amministrazioni   interessate   e  gli  ordini
          professionali  forniscono  alla  UIF  le  informazioni e le
          altre forme di collaborazione richieste.
             6.   Le   autorita'   di   vigilanza   di   settore,  le
          amministrazioni  interessate,  e  gli  ordini professionali
          nell'ambito     dell'esercizio    delle    loro    funzioni
          istituzionali  informano la UIF delle ipotesi di violazione
          delle  disposizioni  del  presente  decreto  che potrebbero
          essere   correlate   a   riciclaggio  o  finanziamento  del
          terrorismo  rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli
          articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.
             7.  L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
          ritenere  che  il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o
          altre  utilita'  di  provenienza  illecita  siano  avvenuti
          attraverso  operazioni  effettuate  presso gli intermediari
          sottoposti  a vigilanza, ne da' comunicazione all'autorita'
          di  vigilanza  competente  e alla UIF, per gli atti di loro
          spettanza.  Le  notizie comunicate sono coperte dal segreto
          d'ufficio.  La  comunicazione  puo' essere ritardata quando
          puo'  derivarne  pregiudizio  alle indagini. L'autorita' di
          vigilanza  e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le
          iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
             8.  La  disposizione  di cui al comma 7 si applica anche
          nell'ipotesi  in  cui vi sia fondato motivo di ritenere che
          operazioni  effettuate presso gli intermediari sottoposti a
          vigilanza  siano  preordinate  al  compimento di uno o piu'
          delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice
             9.  La  UIF  fornisce  i risultati di carattere generale
          degli   studi   effettuati  alle  Forze  di  polizia,  alle
          autorita'   di   vigilanza   di   settore,   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia
          ed  al  Procuratore  nazionale  antimafia;  fermo  restando
          quanto  previsto  dall'art.  331  del  codice  di procedura
          penale,  la  UIF  fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di
          Polizia  valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle
          analisi  e degli studi effettuati su specifiche anomalie da
          cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
          terrorismo.
             10.  La  UIF e gli organi delle indagini collaborano per
          agevolare  l'individuazione  di  ogni  circostanza  in  cui
          emergono  fatti  e situazioni la cui conoscenza puo' essere
          comunque   utilizzata   per  prevenire  l'uso  del  sistema
          finanziario  e di quello economico a scopo di riciclaggio o
          di  finanziamento  del  terrorismo. A tale fine, gli organi
          delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.».