Art. 4.
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 9 del decreto legislativo, il comma 6 e' sostituito
dal seguente:
«6. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, e gli ordini professionali nell'ambito dell'esercizio
delle loro funzioni istituzionali informano la UIF delle ipotesi di
violazione delle disposizioni del presente decreto che potrebbero
essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo
rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2,
11, 12, 13 e 14.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Scambio di informazioni e collaborazione tra
Autorita' e Forze di polizia). - 1. Tutte le informazioni
in possesso della UIF, delle autorita' di vigilanza di
settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini
professionali e degli altri organi di cui all'art. 8,
relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte
dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione
espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il
segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate
penalmente.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le
autorita' di vigilanza di settore collaborano tra loro e
con la UIF, anche mediante scambio di informazioni, al fine
di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF
puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe
autorita' di altri Stati che perseguono le medesime
finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale
fine, puo' stipulare protocolli d'intesa. In particolare,
la UIF puo' scambiare dati e notizie in materia di
operazioni sospette con analoghe autorita' di altri Stati,
utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso
della DIA e del Nucleo speciale di Polizia valutaria della
Guardia di finanza, specificamente richieste. Al di fuori
dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1°
aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle
autorita' estere possono essere trasmesse dalla UIF alle
autorita' italiane competenti, salvo esplicito diniego
dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, al fine
di facilitare le attivita' comunque connesse
all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di
operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di
finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le
condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche
direttamente, dati ed informazioni di Polizia con omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di
reciprocita' ed in deroga all'obbligo del segreto
d'ufficio.
5. Le amministrazioni interessate e gli ordini
professionali forniscono alla UIF le informazioni e le
altre forme di collaborazione richieste.
6. Le autorita' di vigilanza di settore, le
amministrazioni interessate, e gli ordini professionali
nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni
istituzionali informano la UIF delle ipotesi di violazione
delle disposizioni del presente decreto che potrebbero
essere correlate a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli
articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14.
7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di
ritenere che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o
altre utilita' di provenienza illecita siano avvenuti
attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari
sottoposti a vigilanza, ne da' comunicazione all'autorita'
di vigilanza competente e alla UIF, per gli atti di loro
spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto
d'ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando
puo' derivarne pregiudizio alle indagini. L'autorita' di
vigilanza e la UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le
iniziative assunte e i provvedimenti adottati.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo di ritenere che
operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a
vigilanza siano preordinate al compimento di uno o piu'
delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice
9. La UIF fornisce i risultati di carattere generale
degli studi effettuati alle Forze di polizia, alle
autorita' di vigilanza di settore, al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia
ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando
quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura
penale, la UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di
Polizia valutaria della Guardia di finanza gli esiti delle
analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da
cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
10. La UIF e gli organi delle indagini collaborano per
agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui
emergono fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere
comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema
finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo. A tale fine, gli organi
delle indagini possono fornire informazioni all'UIF.».